STATUTO
della
ASSOCIAZIONE LIBRAI
ANTIQUARI D'ITALIA

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Articolo 1. Denominazione sociale
Articolo 2. Sede
Articolo 3. Marchio
Articolo 4. Scopi
Articolo 5. Rapporti con la LILA
Articolo 6. Caratteristiche
Articolo 7. Requisiti per l’iscrizione
Articolo 8. Modalità per l’iscrizione Articolo 9. Categorie di associati
Articolo 10. Decadenza associato
Articolo 11. Provvedimenti disciplinari
Articolo 12. Quote sociali
Articolo 13. Recesso del socio
Articolo 14. Elezioni
Articolo 15. Organi dell'Associazione
Articolo 16. Assemblea
Articolo 17. Consiglio direttivo
Articolo 18. Presidente
Articolo 19. Vice-Presidente
Articolo 20. Collegio dei Probiviri
Articolo 21. Bilancio
Articolo 22. Modifica dello Statuto
Articolo 23. Durata
Articolo 24. Norme di legge


ARTICOLO 1
Denominazione sociale

Con la delibera 2.5.1971 l’Assemblea annuale del Circolo dei Librai Antiquari, tenutasi a Firenze, ha deciso all’unanimità di mutare la propria denominazione sociale. Pertanto è costituita, con durata illimitata, L’Associazione Librai Antiquari d’Italia (A.L.A.I.)

ARTICOLO 2
Sede

L’Associazione Librai Antiquari d’Italia ha sede in Firenze, Via del Parione, 11. Il Consiglio Direttivo può trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione e istituire sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

ARTICOLO 3
Marchio

L’Associazione è contraddistinta da un marchio registrato a norma dell'articolo 2, R.D. 21 giugno 1942 n. 929 come modificato dal decreto Legge 4 dicembre 1992 n. 480, costituito da due cerchi concentrici tra i quali è iscritta in senso orario la denominazione sociale, mentre al centro del cerchio interno è raffigurato il marchio tipografico dello stampatore veneziano Benedetto Fontana.

ARTICOLO 4
Scopi dell'Associazione

L’Associazione ha i seguenti scopi: coordinare tutti gli sforzi e le iniziative per sviluppare il commercio del libro raro e di pregio, antico e moderno, improntandolo a criteri di serietà e di competenza professionale. Tutelare la dignità professionale della categoria dei librai antiquari. Stringere legami amichevoli e di solidarietà tra i librai del mondo intero. Diffondere la conoscenza e l’apprezzamento del libro antico. Curare gli interessi della categoria. Collaborare con i preposti organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni alla tutela, conservazione e arricchimento del patrimonio bibliografico nazionale. L’Associazione non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 5
Rapporti con la I.L.A.B. / L.I.L.A.

L’Associazione è affiliata alla "International League of Antiquarian Booksellers / Ligue Internationale de la Librairie Ancienne" (ILAB/LILA) della quale accetta gli "Status", il "Recueil des Us et Coutumes" e le "Directives régissant l'organisation des Salons internationaux des livres anciens tenus sous les auspices de la LILA", testualmente riportati al termine del presente Statuto col quale costituiscono corpo unico e ne fanno parte integrante, ed a cui i membri dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia debbono attenersi pena l’esclusione dall’Associazione.

ARTICOLO 6
Carattere dell'Associazione

L’Associazione non ha carattere politico o confessionale.

ARTICOLO 7
Requisiti per l'iscrizione

Dell’Associazione Librai Antiquari d'Italia possono fare parte:
1) le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla CCIAA e iscritte al Registro nazionale delle Imprese commerciali, che abbiano almeno 3 anni di attività. Sono considerate librerie Antiquarie le persone fisiche e giuridiche che esercitano il commercio dei libri antichi e d’occasione e, fatte salve le posizioni acquisite, anche quello delle stampe e dei disegni antichi, purché l’oggetto principale dell’attività degli associati sia quello relativo al commercio dei libri antichi e d’occasione;
2) i familiari dei titolari, i direttori e i collaboratori non addetti a mansioni meramente esecutive che esercitino di fatto e con rapporto di lavoro documentabile, da almeno tre anni, il commercio di libri antichi e d'occasione presso Librerie Antiquarie aderenti all'Associazione nel numero massimo di due per ogni Libreria Antiquaria;
3) le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla CCIAA e iscritte al Registro nazionale delle Imprese commerciali, con meno di tre anni di attività, purché costituite da soggetti di cui al precedente punto 2) membri dell'Associazione, ovvero costituite, senza soluzione di continuità con la precedente attività, da ex soci di Librerie Antiquarie aderenti all'Associazione.


ARTICOLO 8
Modalità per l'iscrizione

Le domande di ammissione, redatte su formulario fornito dall’ALAI e controfirmate da tre soci effettivi iscritti all'Associazione da almeno quattro anni , vengono esaminate dai sette membri del Consiglio direttivo, i quali, dopo avere raccolto dettagliate informazioni in merito alla capacità professionale del candidato, sia dai tre soci presentatori, come da qualsiasi altra persona, anche non appartenente all’ALAI, decidono all'unanimità.
A garanzia della preparazione pratica e teorica e della serietà professionale del candidato, si richiede, oltre al prescritto triennio di attività, la verifica delle sue capacità. Queste ultime possono essere dimostrate, dando prova di aver pubblicato o curato la pubblicazione di almeno due cataloghi di vendita, con schedatura ragionata delle opere offerte. Le domande di ammissione saranno quindi inviate a tutti i soci dell’ALAI, i quali hanno il dovere di informare i Consiglieri tempestivamente, e comunque entro un mese dal ricevimento della domanda di ammissione del nuovo associato, qualora vi siano seri e gravi motivi che ostino all’ammissione del richiedente.
Ogni nuovo associato è tenuto al pagamento di una quota di "buon ingresso" e della quota sociale per l’anno solare in corso, definite periodicamente dall’assemblea secondo quanto stabilito nell’Art. 12.
Nel caso in cui la delibera di ammissione del nuovo socio sia adottata dopo il 1 luglio, il nuovo associato è tenuto a pagare soltanto la metà della quota sociale per l'anno solare in corso.
Ad ogni nuovo associato verrà consegnata copia dello Statuto, che questi si impegnerà ad osservare, e di cui accuserà ricevuta a mezzo dell’apposito modulo che riceverà all’atto dell’accettazione.
Il nuovo associato, dietro pagamento della somma stabilita periodicamente dal Consiglio, avrà diritto, qualora ne faccia richiesta, a ricevere e ad esporre nei suoi locali o in occasione di mostre o fiere librarie la speciale placca col marchio dell’Associazione. Tale placca resterà sempre proprietà dell’Associazione e dovrà essere restituita nel momento stesso in cui abbia a cessare la qualità di associato. Gli associati avranno parimenti diritto di riprodurre il suddetto marchio sui loro cataloghi, carta da lettere o eventuali annunci pubblicitari. L'Associazione si riserva il diritto di controllare che l'uso del marchio sia conforme alle regole di correttezza e avvenga solo nei limiti di cui sopra. L'Associazione potrà, su decisione del Consiglio, revocare l'autorizzazione in caso di uso che possa pregiudicare il prestigio dell'Associazione stessa. L'autorizzazione decade automaticamente in caso di cessazione della qualità di associato.

ARTICOLO 9
Categorie di associati

I membri dell’Associazione sono effettivi, aggregati, aderenti e ad honorem.
Sono membri effettivi le Librerie antiquarie italiane.
Sono membri aggregati i familiari, i direttori e i collaboratori di Librerie Antiquarie, così come definiti al precedente articolo art.7, punto 2.
Sono membri aderenti le Librerie straniere che ne fanno domanda, purché appartengano alla Associazione del proprio Paese, affiliata alla ILAB/LILA.
Sono membri ad honorem le personalità italiane o straniere elette per acclamazione dall’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Sono altresì membri ad honorem quegli associati che ritiratisi dall’attività, per il contributo dato alla vita dell’Associazione e/o per le loro benemerenze in campo culturale, sono eletti tali per acclamazione dell’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.

ARTICOLO 10
Decadenza della qualità di associato

La cessazione dell'attività comporta automaticamente la decadenza della qualità di membro effettivo dell'associazione e la decadenza della qualità di membro aggregato.
La cessione dell’attività comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di membro effettivo dell'associazione e la decadenza della qualità di membro aggregato, salvo che l'acquirente dell'attività sia già socio dell'Associazione.
Non è causa di decadenza della qualità di associato il mutamento della ragione sociale o, nel caso di persone riconosciute dal Codice Civile, lo scioglimento della società e la continuazione dell’attività da parte degli ex-soci.
Il socio decade automaticamente dall'Associazione per incompatibilità qualora entri a far parte di altre associazioni commerciali di categoria aventi finalità e scopi che vengono giudicati concorrenti o contrastanti con quelli dell’ALAI.
Saranno automaticamente considerati decaduti dall’Associazione gli associati che non abbiano versato la quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa è dovuta.

ARTICOLO 11
Provvedimenti disciplinari: sospensione ed esclusione dell’associato;
limitazione dei diritti dell’associato temporaneamente sospeso


Nei confronti di ogni associato che non adempia agli obblighi statutari, che risulti assente ingiustificato alle assemblee generali per tre volte consecutive, o che trasgredisca a quelle norme di corretto comportamento professionale di cui al "Recueil des us et coutumes" della LILA richiamato nell’Art. 5 del presente statuto potranno essere presi provedimenti disciplinari quali, tra gli altri, la sospensione temporanea e l'esclusione dall’Associazione.
I soci sottoposti ad indagine giudiziaria sulla loro attività potranno essere sospesi dall’Associazione e, in caso di condanna passata in giudicato, esclusi.
I provvedimenti disciplinari sono decisi, a maggioranza assoluta, dal Consiglio direttivo, riunito in seduta plenaria col Collegio dei Probiviri.
Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote, a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il socio temporaneamente sospeso dall’Associazione, sebbene sempre tenuto al pagamento della quota sociale, per tutta la durata della sospensione:
- Non potrà ricoprire cariche sociali;
- Non avrà diritto di voto;
- Non potrà partecipare a Mostre o Fiere dell’Associazione.


ARTICOLO 12
Quote sociali e modalità delle spese

Ogni socio effettivo, aggregato o aderente versa annualmente entro il 31 marzo la quota associativa fissata dall’Assemblea e si impegna a coprire, con un contributo, l’eventuale deficit del bilancio consuntivo entro i limiti del preventivo approvato.
Le quote associative, nonché quella di buon ingresso, sono stabilite ogni anno nel corso dell’Assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti e rappresentati per delega, sulla base dei seguenti criteri:
- le quote associative potranno essere differenziate in relazione alle diverse categorie di soci;
- la quota associativa per i membri aggregati dovrà essere inferiore a quella stabilita per i membri effettivi e aderenti;
- la quota di buon ingresso non potrà essere inferiore ad una annualità della quota sociale stabilita per la relativa categoria.
In difetto di nuova deliberazione valida continuerà ad avere efficacia la deliberazione precedente.
E' data facoltà al Consiglio Direttivo, qualora gravi e provate esigenze lo richiedano, di imporre una quota supplementare straordinaria annua, che non dovrà essere superiore al 50% della relativa quota ordinaria di associazione.
Il Consiglio non può fare alcuna spesa senza avere prima reperito i fondi nell’ambito del bilancio ordinario, ovvero senza un’apposita deliberazione dell’Assemblea presa con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
I Consiglieri dell’Associazione e i membri del Collegio dei probiviri avranno diritto al rimborso delle spese sopportate nell’espletamento delle loro mansioni, ivi comprese quelle sostenute per i trasferimenti in occasione delle riunioni periodiche del Consiglio, purché autorizzate dal Consiglio stesso e debitamente documentate.
Al Presidente, o al suo rappresentante appositamente delegato dal Consiglio, verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento ferroviarie o aeree sopportate in occasione della partecipazione alle riunioni annuali dei Presidenti e ai Congressi della ILAB/LILA.

ARTICOLO 13
Recesso del socio

I soci possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente al Presidente, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Qualora il diritto di recesso venga esercitato nei trenta giorni successivi all'Assemblea che ha deliberato le nuove quote associative, il recesso avrà effetto dalla ricezione della comunicazione, ma il socio receduto non sarà tenuto al versamento della nuova quota associativa.
In ogni caso il socio receduto non ha diritto al rimborso di quanto, a qualsiasi titolo versato, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 14
Elezioni

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno ogni due anni in occasione dell’assemblea ordinaria annuale.
Per la nomina delle cariche sociali occorrono i due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le votazioni possono essere effettuate, oltre che di persona, per delega o per posta. La scheda di votazione verrà inviata, insieme con l'elenco dei soci eleggibili, a tutti i soci a cura della Segreteria, con doppia busta, una delle quali dovrà essere rispedita chiusa a cura del socio che desidera servirsi del mezzo postale. Sono eleggibili solo i soci effettivi. Un socio aggregato è eleggibile soltanto in alternativa al socio effettivo proprietario della Libreria Associata presso cui svolge l'attività. A parità di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in subordine, il socio anagraficamente più anziano. Le cariche sociali sono gratuite, fatti salvi i rimborsi spese indicati al precedente articolo 12.

ARTICOLO 15
Organi dell'Associazione

Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 16
Assemblea

L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 30 maggio, per l’approvazione del bilancio, per le direttive dell’attività sociale e per l’eventuale rinnovo delle cariche.
Uno o più soci effettivi, con il concorso di almeno un terzo dei soci effettivi dell'Associazione, potranno chiedere al Presidente, con lettera raccomandata, la convocazione di una assemblea straordinaria, motivandone la ragione.
Le convocazioni saranno fatte a mezzo lettera raccomandata almeno 20 giorni prima di quello fissato per le riunioni, e dovranno contenere l’ordine del giorno.
Alle assemblee generali , ordinarie o straordinarie, potranno partecipare tutti i soci e i loro stretti congiunti. Non potranno parteciparvi estranei all’Associazione, se non per espressa ed unanime accettazione dell'Assemblea .
Solo i soci effettivi, in regola con la quota sociale, avranno diritto di voto.
Nel caso di società di persone o di capitale avrà diritto di voto un solo rappresentante della società.
I soci effettivi impossibilitati a partecipare all’assemblea potranno farsi rappresentare da un altro socio effettivo con semplice lettera di delega nominativa. Ogni socio effettivo presente all’assemblea non potrà raccogliere più di una delega.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci effettivi iscritti.
Trascorsa un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, si intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati un terzo dei soci effettivi iscritti.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati.
Per le modificazioni dello Statuto si osservano le maggioranze stabilite nell'articolo 22.
I verbali delle assemblee saranno raccolti in un apposito libro, a cura del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a trasmetterne copia a tutti i soci.

ARTICOLO 17
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dall’Assemblea fra i soci effettivi o aggregati che abbiano almeno 4 anni di anzianità, secondo il quorum stabilito dall’Articolo 14.
Un membro aggregato può essere eletto soltanto in alternativa al membro effettivo della Libreria Associata di riferimento.
a) Il Consiglio elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Segretario.
b) Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
c) Alle riunioni del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto, gli ex-Presidenti che non facciano più parte del Consiglio.
d) Per il disbrigo delle molteplici attività sociali e delle funzioni amministrative e di segreteria, il Consiglio potrà affidare incarichi e mandati a soggetti terzi anche esterni all’Associazione, ovvero nominare, anche fra i non soci, uno o più impiegati, debitamente retribuiti.
e) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su richiesta del Presidente o di tre Consiglieri che gliene facciano richiesta.
f) Il Consiglio amministra l’Associazione e provvede alla realizzazione dei programmi prefissati, con l’obbligo di sottoporre il suo operato all’Assemblea, compresi i bilanci e i consuntivi.
g) L’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del giorno, dovrà essere comunicato ai componenti il Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
h) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono valide con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti.
i) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.
j) Non sono ammesse deleghe.
k) i componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre consecutive riunioni del Consiglio stesso saranno considerati decaduti dalla loro carica e sostituiti con il primo dei non eletti.
l) I componenti del Consiglio dimissionari saranno sostituiti dal primo dei non eletti.
m) nel caso in cui decada o si renda dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dovrà convocare, entro 30 giorni, un'assemblea straordinaria degli associati per procedere alla elezione del nuovo Consiglio.
n) In caso di inerzia o di mancato funzionamento del Collegio dei Probiviri il Consiglio può proporre, alla prima Assemblea utile, la revoca del Collegio e la contestuale rinnovazione dei componenti.
o) Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale su apposito libro, che resterà a disposizione dei soci effettivi.

ARTICOLO 18
Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.
Egli attua esclusivamente le deliberazioni degli organi collegiali. Si sostituisce al Consiglio Direttivo soltanto in caso di urgenza riferendone alla successiva riunione per la ratifica del suo operato che dovrà avvenire con la maggioranza di cui all’articolo precedente, "lettera "h".

ARTICOLO 19
Vice-Presidente

Il Vice-Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi in caso di forzata assenza o di temporanea impossibilità del Presidente, nei limiti stabiliti dall’Art. 18, comma 2.

ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri

Per le vertenze tra gli associati e per quanto concerne quegli associati che non adempiano agli obblighi statutari, al fine di assicurare un corretto esercizio del commercio librario nell’ambito dell’ALAI e della ILAB/LILA, viene eletto dall’Assemblea un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non appartenenti al Consiglio, dura in carica due anni, per lo stesso periodo in cui agisce il Consiglio, e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il componente del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, o, in subordine, il socio anagraficamente più anziano, riveste le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dirige e coordina i lavori del Collegio dei Probiviri e, in particolare, procede alla convocazione delle riunioni, ne fissa l'odg e dirige i lavori. Il Collegio dei Probiviri adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri membri. Ove occorra, il Collegio dei Probiviri può richiedere il parere di consulenti estranei all'Associazione. Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, risulti assente a quattro consecutive riunioni del Collegio stesso decade automaticamente dalla carica. Il componente del Collegio che sia fatto oggetto d’indagine giudiziaria per reati attinenti il commercio di libri antichi o l'esercizio dell'attività, decade automaticamente dalla carica. I componenti del Consiglio dimissionari o decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso in cui decada o si renda dimissionario l'intero Collegio, il Presidente dovrà convocare, entro trenta giorni, una assemblea straordinaria degli associati per procedere alla elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 21
Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato dall’Assemblea entro il 30 maggio successivo.

ARTICOLO 22
Modifiche dello Statuto

Le modifiche statutarie (alterazioni, aggiunte, sostituzioni di articoli etc.) potranno essere apportate esclusivamente in occasione delle assemblee generali ordinarie. Delle modifiche proposte dovrà essere fornito preciso e letterale dettaglio nell’odg. della convocazione dell’assemblea. Le modifiche potranno essere proposte dal Consiglio, col semplice inserimento delle stesse nell’odg., o da qualsiasi associato che abbia non meno di quattro anni di anzianità. In quest’ultimo caso ne dovrà essere fatta richiesta scritta al Consiglio almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea generale ordinaria. Questa richiesta dovrà essere controfirmata da almeno altri cinque soci effettivi, che abbiano non meno di quattro anni di anzianità. Le modifiche dello Statuto si intenderanno approvate se deliberate dai due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega, i quali non potranno comunque essere inferiori alla metà dei soci effettivi.


ARTICOLO 23
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata, ma può esserne richiesto lo scioglimento dagli associati purché in numero non inferiore ai due terzi dei soci effettivi iscritti.
In seguito a tale richiesta il Presidente deve convocare l’assemblea generale in via straordinaria, secondo le previste modalità di convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato da almeno due terzi dei soci effettivi iscritti.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.


ARTICOLO 24
Richiamo alle norme di legge

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.



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