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ARTICOLO 1
Denominazione sociale
Con la delibera 2.5.1971 l’Assemblea annuale del Circolo
dei Librai Antiquari, tenutasi a Firenze, ha deciso all’unanimità di
mutare la propria denominazione sociale. Pertanto è costituita,
con durata illimitata, L’Associazione Librai Antiquari d’Italia
(A.L.A.I.)
ARTICOLO 2
Sede
L’Associazione Librai Antiquari d’Italia ha sede
in Firenze, Via del Parione, 11. Il Consiglio Direttivo può trasferire
in altro luogo la sede dell'Associazione e istituire sedi secondarie
in tutto il territorio della Repubblica.
ARTICOLO 3
Marchio
L’Associazione è contraddistinta da un marchio
registrato a norma dell'articolo 2, R.D. 21 giugno 1942 n. 929 come modificato
dal decreto Legge 4 dicembre 1992 n. 480, costituito da due cerchi concentrici
tra i quali è iscritta in senso orario la denominazione sociale,
mentre al centro del cerchio interno è raffigurato il marchio
tipografico dello stampatore veneziano Benedetto Fontana.
ARTICOLO 4
Scopi dell'Associazione
L’Associazione ha i seguenti scopi: coordinare tutti
gli sforzi e le iniziative per sviluppare il commercio del libro raro
e di pregio, antico e moderno, improntandolo a criteri di serietà e
di competenza professionale. Tutelare la dignità professionale
della categoria dei librai antiquari. Stringere legami amichevoli e di
solidarietà tra i librai del mondo intero. Diffondere la conoscenza
e l’apprezzamento del libro antico. Curare gli interessi della
categoria. Collaborare con i preposti organi dello Stato, delle Regioni
e dei Comuni alla tutela, conservazione e arricchimento del patrimonio
bibliografico nazionale. L’Associazione non ha scopi di lucro.
ARTICOLO 5
Rapporti con la I.L.A.B. / L.I.L.A.
L’Associazione è affiliata alla "International
League of Antiquarian Booksellers / Ligue Internationale de la Librairie
Ancienne" (ILAB/LILA) della quale accetta gli "Status",
il "Recueil des Us et Coutumes" e
le "Directives régissant l'organisation des Salons internationaux
des livres anciens tenus sous les auspices de la LILA", testualmente
riportati al termine del presente Statuto col quale costituiscono corpo
unico e ne fanno parte integrante, ed a cui i membri dell'Associazione
Librai Antiquari d'Italia debbono attenersi pena l’esclusione dall’Associazione.
ARTICOLO 6
Carattere dell'Associazione
L’Associazione non ha carattere politico o confessionale.
ARTICOLO 7
Requisiti per l'iscrizione
Dell’Associazione Librai Antiquari d'Italia possono
fare parte:
1) le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla
CCIAA e iscritte al Registro nazionale delle Imprese commerciali, che abbiano
almeno 3 anni di attività. Sono considerate librerie Antiquarie le persone
fisiche e giuridiche che esercitano il commercio dei libri antichi e d’occasione
e, fatte salve le posizioni acquisite, anche quello delle stampe e dei disegni
antichi, purché l’oggetto principale dell’attività degli
associati sia quello relativo al commercio dei libri antichi e d’occasione;
2) i familiari dei titolari, i direttori e
i collaboratori non addetti a mansioni meramente esecutive che esercitino di
fatto e con rapporto di lavoro documentabile, da almeno tre anni, il commercio
di libri antichi e d'occasione presso Librerie Antiquarie aderenti all'Associazione
nel numero massimo di due per ogni Libreria Antiquaria;
3) le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla
CCIAA e iscritte al Registro nazionale delle Imprese commerciali, con meno
di tre anni di attività, purché costituite da soggetti di cui
al precedente punto 2) membri dell'Associazione, ovvero costituite, senza soluzione
di continuità con la precedente attività, da ex soci di Librerie
Antiquarie aderenti all'Associazione.
ARTICOLO 8
Modalità per l'iscrizione
Le domande di ammissione, redatte su formulario fornito dall’ALAI
e controfirmate da tre soci effettivi iscritti all'Associazione da almeno
quattro anni , vengono esaminate dai sette membri del Consiglio direttivo,
i quali, dopo avere raccolto dettagliate informazioni in merito alla
capacità professionale del candidato, sia dai tre soci presentatori,
come da qualsiasi altra persona, anche non appartenente all’ALAI,
decidono all'unanimità.
A garanzia della preparazione pratica e teorica e della serietà professionale
del candidato, si richiede, oltre al prescritto triennio di attività,
la verifica delle sue capacità. Queste ultime possono essere dimostrate,
dando prova di aver pubblicato o curato la pubblicazione di almeno due cataloghi
di vendita, con schedatura ragionata delle opere offerte. Le domande di ammissione
saranno quindi inviate a tutti i soci dell’ALAI, i quali hanno il dovere
di informare i Consiglieri tempestivamente, e comunque entro un mese dal ricevimento
della domanda di ammissione del nuovo associato, qualora vi siano seri e gravi
motivi che ostino all’ammissione del richiedente.
Ogni nuovo associato è tenuto al pagamento di una quota di "buon
ingresso" e della quota sociale per l’anno solare in corso, definite
periodicamente dall’assemblea secondo quanto stabilito nell’Art.
12.
Nel caso in cui la delibera di ammissione del nuovo socio sia adottata dopo
il 1 luglio, il nuovo associato è tenuto a pagare soltanto la metà della
quota sociale per l'anno solare in corso.
Ad ogni nuovo associato verrà consegnata copia dello Statuto, che questi
si impegnerà ad osservare, e di cui accuserà ricevuta a mezzo
dell’apposito modulo che riceverà all’atto dell’accettazione.
Il nuovo associato, dietro pagamento della somma stabilita periodicamente dal
Consiglio, avrà diritto, qualora ne faccia richiesta, a ricevere e ad
esporre nei suoi locali o in occasione di mostre o fiere librarie la speciale
placca col marchio dell’Associazione. Tale placca resterà sempre
proprietà dell’Associazione e dovrà essere restituita nel
momento stesso in cui abbia a cessare la qualità di associato. Gli associati
avranno parimenti diritto di riprodurre il suddetto marchio sui loro cataloghi,
carta da lettere o eventuali annunci pubblicitari. L'Associazione si riserva
il diritto di controllare che l'uso del marchio sia conforme alle regole di
correttezza e avvenga solo nei limiti di cui sopra. L'Associazione potrà,
su decisione del Consiglio, revocare l'autorizzazione in caso di uso che possa
pregiudicare il prestigio dell'Associazione stessa. L'autorizzazione decade
automaticamente in caso di cessazione della qualità di associato.
ARTICOLO 9
Categorie di associati
I membri dell’Associazione sono effettivi, aggregati,
aderenti e ad honorem.
Sono membri effettivi le Librerie antiquarie italiane.
Sono membri aggregati i familiari, i direttori e i collaboratori di Librerie
Antiquarie, così come definiti al precedente articolo art.7,
punto 2.
Sono membri aderenti le Librerie straniere che ne fanno domanda, purché appartengano
alla Associazione del proprio Paese, affiliata alla ILAB/LILA.
Sono membri ad honorem le personalità italiane o straniere elette per
acclamazione dall’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Sono altresì membri ad honorem quegli associati che ritiratisi dall’attività,
per il contributo dato alla vita dell’Associazione e/o per le loro benemerenze
in campo culturale, sono eletti tali per acclamazione dell’Assemblea,
su proposta unanime del Consiglio.
ARTICOLO 10
Decadenza della qualità di associato
La cessazione dell'attività comporta automaticamente
la decadenza della qualità di membro effettivo dell'associazione
e la decadenza della qualità di membro aggregato.
La cessione dell’attività comporta automaticamente la decadenza
dalla qualità di membro effettivo dell'associazione e la decadenza della
qualità di membro aggregato, salvo che l'acquirente dell'attività sia
già socio dell'Associazione.
Non è causa di decadenza della qualità di associato il mutamento
della ragione sociale o, nel caso di persone riconosciute dal Codice Civile,
lo scioglimento della società e la continuazione dell’attività da
parte degli ex-soci.
Il socio decade automaticamente dall'Associazione per incompatibilità qualora
entri a far parte di altre associazioni commerciali di categoria aventi finalità e
scopi che vengono giudicati concorrenti o contrastanti con quelli dell’ALAI.
Saranno automaticamente considerati decaduti dall’Associazione gli associati
che non abbiano versato la quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno
in cui essa è dovuta.
ARTICOLO 11
Provvedimenti disciplinari: sospensione ed esclusione
dell’associato;
limitazione dei diritti dell’associato temporaneamente sospeso
Nei confronti di ogni associato che non adempia agli obblighi statutari, che
risulti assente ingiustificato alle assemblee generali per tre volte consecutive,
o che trasgredisca a quelle norme di corretto comportamento professionale
di cui al "Recueil des us et coutumes" della
LILA richiamato nell’Art. 5 del presente statuto
potranno essere presi provedimenti disciplinari quali, tra gli altri, la
sospensione temporanea e l'esclusione dall’Associazione.
I soci sottoposti ad indagine giudiziaria sulla loro attività potranno
essere sospesi dall’Associazione e, in caso di condanna passata in giudicato,
esclusi.
I provvedimenti disciplinari sono decisi, a maggioranza assoluta, dal Consiglio
direttivo, riunito in seduta plenaria col Collegio dei Probiviri.
Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote, a qualsiasi titolo
versate, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Il socio temporaneamente sospeso dall’Associazione, sebbene sempre tenuto
al pagamento della quota sociale, per tutta la durata della sospensione:
- Non potrà ricoprire cariche sociali;
- Non avrà diritto di voto;
- Non potrà partecipare a Mostre o Fiere dell’Associazione.
ARTICOLO 12
Quote sociali e modalità delle spese
Ogni socio effettivo, aggregato o aderente versa annualmente
entro il 31 marzo la quota associativa fissata dall’Assemblea e
si impegna a coprire, con un contributo, l’eventuale deficit del
bilancio consuntivo entro i limiti del preventivo approvato.
Le quote associative, nonché quella di buon ingresso, sono stabilite
ogni anno nel corso dell’Assemblea generale con la maggioranza semplice
dei voti dei soci presenti e rappresentati per delega, sulla base dei seguenti
criteri:
- le quote associative potranno essere differenziate in relazione alle diverse
categorie di soci;
- la quota associativa per i membri aggregati dovrà essere inferiore
a quella stabilita per i membri effettivi e aderenti;
- la quota di buon ingresso non potrà essere inferiore ad una annualità della
quota sociale stabilita per la relativa categoria.
In difetto di nuova deliberazione valida continuerà ad avere efficacia
la deliberazione precedente.
E' data facoltà al Consiglio Direttivo, qualora gravi e provate esigenze
lo richiedano, di imporre una quota supplementare straordinaria annua, che
non dovrà essere superiore al 50% della relativa quota ordinaria di
associazione.
Il Consiglio non può fare alcuna spesa senza avere prima reperito i
fondi nell’ambito del bilancio ordinario, ovvero senza un’apposita
deliberazione dell’Assemblea presa con la maggioranza dei due terzi dei
partecipanti.
I Consiglieri dell’Associazione e i membri del Collegio dei probiviri
avranno diritto al rimborso delle spese sopportate nell’espletamento
delle loro mansioni, ivi comprese quelle sostenute per i trasferimenti in occasione
delle riunioni periodiche del Consiglio, purché autorizzate dal Consiglio
stesso e debitamente documentate.
Al Presidente, o al suo rappresentante appositamente delegato dal Consiglio,
verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento ferroviarie
o aeree sopportate in occasione della partecipazione alle riunioni annuali
dei Presidenti e ai Congressi della ILAB/LILA.
ARTICOLO 13
Recesso del socio
I soci possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente al
Presidente, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio
dell’anno successivo.
Qualora il diritto di recesso venga esercitato nei trenta giorni successivi
all'Assemblea che ha deliberato le nuove quote associative, il recesso avrà effetto
dalla ricezione della comunicazione, ma il socio receduto non sarà tenuto
al versamento della nuova quota associativa.
In ogni caso il socio receduto non ha diritto al rimborso di quanto, a qualsiasi
titolo versato, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
ARTICOLO 14
Elezioni
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Probiviri si svolgeranno ogni due anni in occasione dell’assemblea
ordinaria annuale.
Per la nomina delle cariche sociali occorrono i due terzi dei voti dei soci
presenti e rappresentati.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le votazioni possono essere effettuate, oltre che di persona, per delega o
per posta. La scheda di votazione verrà inviata, insieme con l'elenco
dei soci eleggibili, a tutti i soci a cura della Segreteria, con doppia busta,
una delle quali dovrà essere rispedita chiusa a cura del socio che desidera
servirsi del mezzo postale. Sono eleggibili solo i soci effettivi. Un socio
aggregato è eleggibile soltanto in alternativa al socio effettivo proprietario
della Libreria Associata presso cui svolge l'attività. A parità di
voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione; in subordine, il socio anagraficamente più anziano.
Le cariche sociali sono gratuite, fatti salvi i rimborsi spese indicati al
precedente articolo 12.
ARTICOLO 15
Organi dell'Associazione
Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 16
Assemblea
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro e non oltre
il 30 maggio, per l’approvazione del bilancio, per le direttive
dell’attività sociale e per l’eventuale rinnovo delle
cariche.
Uno o più soci effettivi, con il concorso di almeno un terzo dei soci
effettivi dell'Associazione, potranno chiedere al Presidente, con lettera raccomandata,
la convocazione di una assemblea straordinaria, motivandone la ragione.
Le convocazioni saranno fatte a mezzo lettera raccomandata almeno 20 giorni
prima di quello fissato per le riunioni, e dovranno contenere l’ordine
del giorno.
Alle assemblee generali , ordinarie o straordinarie, potranno partecipare tutti
i soci e i loro stretti congiunti. Non potranno parteciparvi estranei all’Associazione,
se non per espressa ed unanime accettazione dell'Assemblea .
Solo i soci effettivi, in regola con la quota sociale, avranno diritto di voto.
Nel caso di società di persone o di capitale avrà diritto di
voto un solo rappresentante della società.
I soci effettivi impossibilitati a partecipare all’assemblea potranno
farsi rappresentare da un altro socio effettivo con semplice lettera di delega
nominativa. Ogni socio effettivo presente all’assemblea non potrà raccogliere
più di una delega.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in
prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci effettivi
iscritti.
Trascorsa un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione senza
che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria,
si intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione qualora
siano presenti o rappresentati un terzo dei soci effettivi iscritti.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza
semplice dei soci presenti e rappresentati.
Per le modificazioni dello Statuto si osservano le maggioranze stabilite nell'articolo
22.
I verbali delle assemblee saranno raccolti in un apposito libro, a cura del
Consiglio Direttivo, il quale provvederà a trasmetterne copia a tutti
i soci.
ARTICOLO 17
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri
eletti dall’Assemblea fra i soci effettivi o aggregati che abbiano
almeno 4 anni di anzianità, secondo il quorum stabilito dall’Articolo
14.
Un membro aggregato può essere eletto soltanto in alternativa al membro
effettivo della Libreria Associata di riferimento.
a) Il Consiglio elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un Presidente,
un Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Segretario.
b) Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
c) Alle riunioni del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto, gli
ex-Presidenti che non facciano più parte del Consiglio.
d) Per il disbrigo delle molteplici attività sociali e delle funzioni
amministrative e di segreteria, il Consiglio potrà affidare incarichi
e mandati a soggetti terzi anche esterni all’Associazione, ovvero nominare,
anche fra i non soci, uno o più impiegati, debitamente retribuiti.
e) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su richiesta
del Presidente o di tre Consiglieri che gliene facciano richiesta.
f) Il Consiglio amministra l’Associazione e provvede alla realizzazione
dei programmi prefissati, con l’obbligo di sottoporre il suo operato
all’Assemblea, compresi i bilanci e i consuntivi.
g) L’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del giorno, dovrà essere
comunicato ai componenti il Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata
per la riunione.
h) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza
assoluta dei voti e sono valide con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti.
i) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente
o dal Consigliere più anziano.
j) Non sono ammesse deleghe.
k) i componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, risultino assenti
a tre consecutive riunioni del Consiglio stesso saranno considerati decaduti
dalla loro carica e sostituiti con il primo dei non eletti.
l) I componenti del Consiglio dimissionari saranno sostituiti dal primo dei
non eletti.
m) nel caso in cui decada o si renda dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri,
il Presidente dovrà convocare, entro 30 giorni, un'assemblea straordinaria
degli associati per procedere alla elezione del nuovo Consiglio.
n) In caso di inerzia o di mancato funzionamento del Collegio dei Probiviri
il Consiglio può proporre, alla prima Assemblea utile, la revoca del
Collegio e la contestuale rinnovazione dei componenti.
o) Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale su apposito
libro, che resterà a disposizione dei soci effettivi.
ARTICOLO 18
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte a terzi.
Egli attua esclusivamente le deliberazioni degli organi collegiali. Si sostituisce
al Consiglio Direttivo soltanto in caso di urgenza riferendone alla successiva
riunione per la ratifica del suo operato che dovrà avvenire con la maggioranza
di cui all’articolo precedente, "lettera "h".
ARTICOLO 19
Vice-Presidente
Il Vice-Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte a terzi in caso di forzata assenza o di temporanea impossibilità del
Presidente, nei limiti stabiliti dall’Art. 18,
comma 2.
ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri
Per le vertenze tra gli associati e per quanto concerne quegli
associati che non adempiano agli obblighi statutari, al fine di assicurare
un corretto esercizio del commercio librario nell’ambito dell’ALAI
e della ILAB/LILA, viene eletto dall’Assemblea un Collegio dei
Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri,
non appartenenti al Consiglio, dura in carica due anni, per lo stesso
periodo in cui agisce il Consiglio, e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il componente del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione,
o, in subordine, il socio anagraficamente più anziano, riveste le funzioni
di Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dirige e coordina i
lavori del Collegio dei Probiviri e, in particolare, procede alla convocazione
delle riunioni, ne fissa l'odg e dirige i lavori. Il Collegio dei Probiviri
adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri membri.
Ove occorra, il Collegio dei Probiviri può richiedere il parere di consulenti
estranei all'Associazione. Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo,
risulti assente a quattro consecutive riunioni del Collegio stesso decade automaticamente
dalla carica. Il componente del Collegio che sia fatto oggetto d’indagine
giudiziaria per reati attinenti il commercio di libri antichi o l'esercizio
dell'attività, decade automaticamente dalla carica. I componenti del
Consiglio dimissionari o decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti.
Nel caso in cui decada o si renda dimissionario l'intero Collegio, il Presidente
dovrà convocare, entro trenta giorni, una assemblea straordinaria degli
associati per procedere alla elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 21
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Il rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre
dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato dall’Assemblea entro
il 30 maggio successivo.
ARTICOLO
22
Modifiche dello Statuto
Le modifiche statutarie (alterazioni, aggiunte, sostituzioni
di articoli etc.) potranno essere apportate esclusivamente in occasione
delle assemblee generali ordinarie. Delle modifiche proposte dovrà essere
fornito preciso e letterale dettaglio nell’odg. della convocazione
dell’assemblea. Le modifiche potranno essere proposte dal Consiglio,
col semplice inserimento delle stesse nell’odg., o da qualsiasi
associato che abbia non meno di quattro anni di anzianità. In
quest’ultimo caso ne dovrà essere fatta richiesta scritta
al Consiglio almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea
generale ordinaria. Questa richiesta dovrà essere controfirmata
da almeno altri cinque soci effettivi, che abbiano non meno di quattro
anni di anzianità. Le modifiche dello Statuto si intenderanno
approvate se deliberate dai due terzi dei soci presenti o rappresentati
per delega, i quali non potranno comunque essere inferiori alla metà dei
soci effettivi.
ARTICOLO 23
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata,
ma può esserne richiesto lo scioglimento dagli associati purché in
numero non inferiore ai due terzi dei soci effettivi iscritti.
In seguito a tale richiesta il Presidente deve convocare l’assemblea
generale in via straordinaria, secondo le previste modalità di convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato da almeno due terzi dei soci effettivi
iscritti.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i
poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.
Per quanto non è previsto nel presente Statuto si
fa riferimento alle norme di legge.
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