Statute and code of ethics
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Statuto

ARTICOLO 1
Denominazione sociale

Con la delibera 2.5.1971 l’Assemblea annuale del Circolo Dei Librai Antiquari, tenutasi a Firenze, ha deciso all’unanimità di mutare la propria denominazione sociale. Pertanto è costituita, con durata illimitata, l’Associazione Librai Antiquari d’Italia (A.L.A.I.).

ARTICOLO 2
Sede

L’Associazione Librai Antiquari d’Italia ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore; la modifica della sede legale può essere effettuata dal Consiglio Direttivo in carica e non richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può trasferire in altro luogo la sede dell’Associazione e istituire sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

ARTICOLO 3
Marchio

L’Associazione è contraddistinta da un marchio registrato a norma dell’articolo 2,R.D.21 Giugno 1942 n.929 come modificato dal Decreto Legge 4 dicembre 1992 n.480, costituito da 2 cerchi concentrici tra i quali è iscritta in senso orario la denominazione sociale, mentre al centro del cerchio interno è raffigurato il marchio tipografico dello stampatore veneziano Benedetto Fontana.

ARTICOLO 4
Scopi dell'Associazione

L’Associazione ha i seguenti scopi : coordinare tutti gli sforzi e le iniziative per sviluppare il commercio del libro raro e di pregio, antico e moderno, improntandolo a criteri di serietà e di competenza professionale. Tutelare la dignità professionale della categoria dei librai antiquari. Stringere legami amichevoli e di solidarietà tra i librai del mondo intero. Diffondere la conoscenza e l’apprezzamento del libro antico. Curare gli interessi della categoria. Collaborare con i preposti organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni alla tutela, conservazione e arricchimento del patrimonio bibliografico nazionale. L’Associazione non ha scopi di lucro. L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 5
Rapporti con la I.L.A.B. / L.I.L.A.

L’Associazione è affiliata alla “International League of Antiquarian Booksellers/Ligue Internationale de la Librairie Ancienne” (ILAB/LILA) della quale accetta gli “Status”, il Recueil des Us et Coutumes” e le “Directives regissant l’organisation des Salons Internationaux des livres anciens tenus sous les auspices de la LILA, testualmente riportati al termine del presente Statuto col quale costituiscono corpo unico e ne fanno parte integrante, ed a cui i membri dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia debbono attenersi, pena l’esclusione dall’Associazione.

ARTICOLO 6
Carattere dell'Associazione

L’Associazione non ha carattere politico o confessionale.

ARTICOLO 7
Requisiti per l'iscrizione

Dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia possono fare parte:
le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla CCIAA e iscritte al Registro Nazionale delle Imprese commerciali, che abbiano almeno tre anni di attività. Sono considerate Librerie Antiquarie le persone fisiche e giuridiche che esercitano il commercio di libri antichi e d’occasione e, fatte salve le posizioni acquisite, anche quello delle stampe e dei disegni antichi , purché l’oggetto principale dell’attività degli associati sia quello relativo al commercio dei libri antichi e d’occasione;
i familiari dei titolari, i direttori e i collaboratori non addetti a mansioni meramente esecutive che esercitino di fatto e con rapporto di lavoro documentabile, da almeno tre anni, il commercio di libri antichi e d’occasione presso librerie Antiquarie aderenti all’associazione nel numero massimo di due per ogni Libreria Antiquaria.
le Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla CCIAA e iscritte al Registro Nazionale delle Imprese commerciali, con meno di 3 anni di attività, purché costituite da soggetti di cui al precedente punto 2 membri dell’Associazione, ovvero costituite, senza soluzione di continuità con la precedente attività, da ex soci di Librerie Antiquarie aderenti all’Associazione.

ARTICOLO 8
Modalità per l'iscrizione

Le domande di ammissione, redatte su formulario fornito dall’ALAI e controfirmate da tre soci effettivi iscritti all’Associazione da almeno 4 anni, vengono esaminate dai sette membri del Consiglio Direttivo, i quali, dopo avere raccolto dettagliate informazioni in merito alla capacità professionale del candidato, sia dai tre soci presentatori, come da qualsiasi altra persona, anche non appartenente all’ALAI, decidono all’unanimità.
A garanzia della preparazione pratica e teorica e della serietà professionale del candidato, si richiede, oltre al prescritto triennio di attività, la verifica delle sue capacità. Queste ultime possono essere dimostrate , dando prova di aver pubblicato o curato la pubblicazione di almeno due cataloghi di vendita , con schedatura ragionata delle opere offerte. Le domande di ammissione saranno quindi inviate a tutti i soci dell’ALAI , i quali hanno il dovere di informare i Consiglieri tempestivamente , e comunque entro un mese dal ricevimento della domanda della ammissione del nuovo associato , qualora vi siano seri e gravi motivi che ostino all’ammissione del richiedente.
Ogni nuovo associato è tenuto al pagamento di una quota di “ buon ingresso “ e della quota sociale per l’anno solare in corso , definite periodicamente dall’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art.12 comma 2 . Nel caso in cui la delibera di ammissione del nuovo socio sia adottata dopo il 1° Luglio, il nuovo associato e’ tenuto a pagare soltanto la metà della quota sociale per l’anno solare in corso.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Ad ogni nuovo associato verrà consegnata copia dello Statuto, che questi si impegnerà ad osservare , e di cui accuserà ricevuta a mezzo dell’apposito modulo che riceverà all’atto dell’accettazione.
Il nuovo associato, dietro pagamento della somma stabilita periodicamente dal Consiglio, avrà diritto, qualora ne faccia richiesta, a ricevere e ad esporre nei suoi locali o in occasione di mostre o fiere librarie la speciale placca col marchio dell’Associazione. Tale placca resterà sempre proprietà dell’Associazione e dovrà essere restituita nel momento stesso in cui abbia a cessare la qualità di associato. Gli Associati avranno parimenti diritto di riprodurre il suddetto marchio sui loro cataloghi, carta da lettere o eventuali annunci pubblicitari.
L’Associazione si riserva il diritto di controllare che l’uso del marchio sia conforme alle regole di correttezza ed avvenga solo nei limiti di cui sopra.
L’Associazione potrà, su decisione del Consiglio, revocare l’autorizzazione in caso di uso che possa pregiudicare il prestigio dell’Associazione stessa.
L’autorizzazione decade automaticamente in caso di cessazione della qualità di Associato..

ARTICOLO 9
Categorie di associati

I membri dell’Associazione sono effettivi, aggregati, aderenti e ad honorem.
Sono membri effettivi le librerie Antiquarie Italiane.
Sono membri aggregati i familiari, i direttori e i collaboratori di Librerie Antiquarie, così come definiti a precedente art. 7, punto 2.
Sono membri aderenti le Librerie straniere che ne fanno domanda, purchè appartengano alla Associazione del proprio Paese, affiliata alla ILAB/LILA.
Sono membri ad Honorem le personalità Italiane o Straniere elette per acclamazione dall’Assemblea , su proposta unanime del Consiglio.
Sono altresì membri ad honorem quegli associati che ritiratesi dall’attività, per il contributo dato alla vita dell’Associazione e/o per le loro benemerenze in campo culturale, sono eletti tali per acclamazione dall’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ARTICOLO 10
Decadenza della qualità di associato

La cessazione dell’attività comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di membro effettivo dell’associazione e la decadenza dalla qualità di membro aggregato, salvo che l’acquirente dell’attività sia già socio dell’Associazione.
Non è causa di decadenza dalla qualità di associato il mutamento della ragione sociale o, nel caso di persone riconosciute dal Codice Civile, lo scioglimento della Società e la continuazione dell’attività da parte degli ex soci.
Il socio decade automaticamente dall’Associazione per incompatibilità qualora entri a far parte di altre associazioni commerciali di categoria aventi finalità e scopi che vengano giudicati concorrenti o contrastanti con quelli dell’ALAI.
Saranno automaticamente considerati decaduti dall’Associazione gli associati che non abbiano versato la quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa è dovuta

ARTICOLO 11
Provvedimenti disciplinari: sospensione ed esclusione dell’associato; limitazione dei diritti dell’associato temporaneamente sospeso

Nei confronti di ogni associato che non adempia agli obblighi statutari, che risulti assente ingiustificato alle assemblee generali per tre volte consecutive, o che trasgredisca a quelle norme di corretto comportamento professionale di cui al “Recueil des us et Coutumes “ della LILA richiamato nell’articolo 5 del presente Statuto, potranno essere presi provvedimenti disciplinari quali, tra gli altri, la sospensione temporanea e l’esclusione dall’Associazione.
I soci sottoposti ad indagine giudiziaria sulla loro attività potranno essere sospesi dall’Associazione e , in caso di condanna passata in giudicato, esclusi.
I provvedimenti disciplinari sono decisi, a maggioranza assoluta, dal Consiglio direttivo, riunito in seduta plenaria col Collegio dei Probiviri.
Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote, a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il socio temporaneamente sospeso dall’Associazione, sebbene sempre tenuto al pagamento della quota sociale, per tutta la durata della sospensione:
- non potrà ricoprire cariche sociali;
- non avrà diritto al voto;
- non potrà partecipare a Mostre o Fiere dell’Associazione.

ARTICOLO 12
Quote sociali e modalità delle spese

Ogni socio effettivo, aggregato o aderente , versa annualmente entro il 31 marzo, la quota associativa fissata dall’Assemblea e si impegna a coprire, con un contributo, l’eventuale deficit del bilancio consuntivo entro i limiti del preventivo approvato. Le quote associative, nonché quella di buon ingresso, sono stabilite ogni anno nel corso dell’Assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti e rappresentati per delega, sulla base dei seguenti criteri:
- le quote associative potranno essere differenziate in relazione alle diverse categorie di soci :
- la quota associativa per i membri aggregati dovrà essere inferiore a quella stabilita per i membri effettivi e aderenti.
- la quota di buon ingresso non potrà essere inferiore ad una annualità della quota sociale stabilita per la relativa categoria.
- In difetto di nuova deliberazione valida, continuerà ad avere efficacia la deliberazione precedente. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo, qualora gravi e provate esigenze lo richiedano, di imporre una quota supplementare straordinaria annua , che non dovrà essere superiore al 50 per cento della relativa quota ordinaria di associazione.
Il Consiglio non può fare alcuna spesa senza avere prima reperito i fondi nell’ambito del bilancio ordinario, ovvero senza una apposita deliberazione dell’Assemblea presa con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
I Consiglieri dell’Associazione e i membri del Collegio dei Probiviri avranno diritto al rimborso delle spese sopportate nell’espletamento delle loro mansioni, ivi comprese quelle sostenute per i trasferimenti in occasione delle riunioni periodiche del Consiglio, purchè autorizzate dal Consiglio stesso e debitamente documentate.
Al Presidente, o al suo rappresentante appositamente delegato dal Consiglio, verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento, ferroviarie o aeree, sopportate in occasione della partecipazione alle riunioni annuali dei Presidenti e ai Congressi della ILAB/LILA.

ARTICOLO 13
Recesso del socio

I Soci possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente al Presidente entro il 30 Novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo. Ferma restando tale facoltà da parte di ciascun socio, non è prevista la condizione di associato a tempo determinato.
Qualora il diritto di recesso venga esercitato nei trenta giorni successivi all’Assemblea che ha deliberato le nuove quote associative, il recesso avrà effetto dalla ricezione della comunicazione , ma il socio receduto non sarà tenuto al versamento della nuova quota associativa.
In ogni caso il socio receduto non ha diritto al rimborso di quanto, a qualsiasi titolo versato, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 14
Elezioni

Le elezioni per il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno ogni due anni in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale.
Per la nomina delle cariche sociali occorrono i due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le votazioni possono essere effettuate, oltre che di persona, per delega o per posta. La scheda di votazione verrà inviata, insieme con l’elenco dei soci eleggibili, a tutti i soci a cura della Segreteria, con doppia busta, una delle quali dovrà essere rispedita chiusa a cura del socio che desidera servirsi del mezzo postale. Sono eleggibili solo i soci effettivi. Un socio aggregato è eleggibile soltanto in alternativa al socio effettivo proprietario della Libreria Associata presso cui svolge l’attività.
A parità di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; in subordine, il socio anagraficamente più anziano. Le cariche Sociali sono gratuite, fatti salvi i rimborsi spese indicati al precedente articolo 12 .

ARTICOLO 15
Organi dell'Associazione

Organi dell’Associazione sono:
  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vice-Presidente
  • Il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 16
Assemblea

L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno ,entro e non oltre il 30 Maggio , per l’approvazione del bilancio, per le direttive dell’attività sociale e per l’eventuale rinnovo delle cariche.
Uno o più soci effettivi, con il concorso di almeno un terzo dei Soci effettivi dell’Associazione, potranno chiedere al Presidente, con lettera raccomandata , la convocazione di una Assemblea Straordinaria, motivandone la ragione.
Le convocazioni saranno fatte a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad. esempio a mezzo telefax, posta elettronica,posta elettronica certificata) almeno 20 giorni prima di quello fissato per le riunioni, e dovranno contenere l’ordine del giorno.
Alle Assemblee Generali, ordinarie o straordinarie, potranno partecipare tutti i soci e i loro stretti congiunti. Non potranno parteciparvi estranei all’ Associazione, se non per espressa ed unanime accettazione dell’Assemblea. Solo i soci effettivi, in regola con la quota Sociale ,avranno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Nel caso di Società di persone o di capitale avrà diritto di voto un solo rappresentante della Società. I Soci effettivi impossibilitati a partecipare all’Assemblea potranno farsi rappresentare da un altro socio effettivo con semplice lettera di delega nominativa.
Ogni socio effettivo presente all’assemblea non potrà raccogliere più di 2 deleghe.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci effettivi iscritti.
Trascorsa un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea , ordinaria o straordinaria, si intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati un terzo dei Soci effettivi iscritti.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti e rappresentati.
Per le modificazioni dello Statuto si osservano le maggioranze stabilite nell’articolo 22.
I verbali delle assemblee saranno raccolti in un apposito libro, a cura del Consiglio Direttivo, il quali provvederà a trasmettere copia a tutti i soci.

ARTICOLO 17
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dalla Assemblea fra i soci effettivi o aggregati che abbiano almeno 4 anni di anzianità, secondo il quorum stabilito dall’articolo 14.
Un membro aggregato può essere eletto soltanto in alternativa al membro effettivo della Libreria Associata di riferimento.
a) il Consiglio elegge nel proprio seno a scrutinio segreto, un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio elegge altresì un tesoriere ed un Segretario. Il Tesoriere deve essere un socio ma non necessariamente membro del Consiglio, mentre il Segretario può anche non rivestire la qualifica di socio.
b) il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
c) alle riunioni del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto, gli ex-Presidenti che non facciano più parte del Consiglio.
d) per il disbrigo delle molteplici attività sociali e delle funzioni amministrative e di segreteria, il Consiglio può affidare incarichi e mandati a soggetti terzi anche esterni all’Associazione, ovvero nominare, anche fra i non soci , uno o più impiegati, debitamente retribuiti.
e) il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su richiesta del Presidente o di tre Consiglieri che gliene facciano richiesta.
f) il Consiglio amministra l’Associazione e provvede alla realizzazione dei programmi prefissati, con l’obbligo di sottoporre il suo operato all’Assemblea, compresi i bilanci e i consuntivi.
g) l’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del giorno, dovrà essere comunicato ai componenti il Consiglio con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (ad. esempio a mezzo telefax, posta elettronica,posta elettronica certificata)almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
h) le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono valide con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti.
i) il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.
j) Non sono ammesse deleghe.
k) i componenti del Consiglio che, senza giustificati motivi, risultino assenti a tre consecutive riunioni del Consiglio stesso saranno considerati decaduti dalla loro carica e sostituiti con il primo dei non eletti.
l) i componenti del Consiglio dimissionari saranno sostituiti dal primo dei non eletti.
m) nel caso in cui decada o si renda dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dovrà convocare, entro 30 giorni, un’assemblea straordinaria degli associati per procedere alla elezione del nuovo Consiglio.
n) in caso di inerzia o di mancato funzionamento del Collegio dei Probiviri, il Consiglio può proporre, alla prima assemblea utile, la revoca del Collegio e la contestuale rinnovazione dei componenti.
o) delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale su apposito libro, che resterà a disposizione dei Soci effettivi.

ARTICOLO 18
Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.
Egli attua esclusivamente le deliberazioni degli organi collegiali. Si sostituisce al Consiglio Direttivo soltanto in caso di urgenza riferendone alla successiva riunione per la ratifica del suo operato che dovrà avvenire con la maggioranza di cui all’articolo precedente, “ lettera” h”.

ARTICOLO 19
Vice-Presidente

Il Vice-Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi in caso di forzata assenza o di temporanea impossibilità del Presidente, nei limiti stabiliti dall’ Art. 18, comma 2.

ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri

Per le vertenze tra gli associati e per quanto concerne quegli associati che non adempiano agli obblighi statutari, al fine di assicurare un corretto esercizio del commercio librario nell’ ambito dell’ALAI e della ILAB/LILA, viene eletto dall’assemblea un Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non appartenenti al Consiglio, dura in carica 2 anni, per lo stesso periodo in cui agisce il Consiglio, e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il componente del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, o, in subordine, il Socio anagraficamente più anziano, riveste le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dirige e coordina i lavori del Collegio dei Probiviri e, in particolare, procedete alla convocazione delle riunioni, ne fissa l’ O.d.g. e dirige i lavori.
Il Collegio dei Probiviri adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri membri. Ove occorra, il Collegio dei Probiviri può richiedere il parere di consulenti estranei all’Associazione. Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, risulti assente a quattro consecutive riunioni del Collegio stesso decade automaticamente dalla carica . Il componente del Collegio che sia fatto oggetto di indagine giudiziaria per reati attinenti il commercio di libri antichi o l’esercizio dell’attività, decade automaticamente dalla carica.
I componenti del Consiglio dimissionari o decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso in cui decada o si renda dimissionario l’intero Collegio, il Presidente dovrà convocare, entro trenta giorni, una assemblea straordinaria degli associati per procedere alla elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 21
Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato dall’Assemblea entro il 30 maggio successivo.

ARTICOLO 22
Modifiche dello Statuto

Le modifiche statutarie (alterazioni, aggiunte, sostituzioni di articoli etc.) potranno essere apportate esclusivamente in occasione delle Assemblee Generali Ordinarie.
Delle modifiche proposte dovrà essere fornito preciso e letterale dettaglio nell’odg. ,o da qualsiasi Associato che abbia non meno di quattro anni di anzianità. In quest’ultimo caso ne dovrà essere fatta richiesta scritta al Consiglio almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea Generale Ordinaria.
Questa richiesta dovrà essere controfirmata da almeno altri 5 soci effettivi, che abbiano non meno di quattro anni di anzianità . Le modifiche dello Statuto si intenderanno approvate se deliberate dai due terzi dei Soci presenti o rappresentati per delega , i quali non potranno comunque essere inferiori alla metà dei Soci effettivi.

ARTICOLO 23
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata, ma può esserne richiesto lo scioglimento dagli associati purchè in numero non inferiore ai due terzi dei Soci effettivi iscritti.
In seguito a tale richiesta il Presidente deve convocare l’Assemblea Generale in via straordinaria, secondo le previste modalità di convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato da almeno due terzi sei soci effettivi iscritti.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

ARTICOLO 24
Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 25
Richiamo alle norme di legge

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.


Codice Etico dell'Associazione

RACCOLTA DI USI E CONSUETUDINI
approvata dalla
LEAGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE
INTERNATIONAL LEAGUE OF ANTIQUARIAN BOOKSELLERS



ARTICOLO 1
Definizione

Questa raccolta di Usi e Consuetudini della professione di Libraio Antiquario, definisce le norme normalmente e universalmente riconosciute ed applicate in tutte le transazioni commerciali relative alla professione stessa, sia nei rapporti tra associati che nei rapporti di questi con istituzioni e privati. In questo contesto, tali usi e consuetudini si intendono validi anche per il commercio di manoscritti, lettere autografe, stampe, carte geografiche e disegni.

ARTICOLO 2
Codice di comportamento

I membri delle associazioni nazionali affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. (qui di seguito chiamati "associati" per brevità) sono tenuti a rispettare nelle transazioni commerciali le presenti consuetudini in quanto esse definiscono espressamente il codice pratico di comportamento - basato su particolari standard etici - che gli associati devono garantire alla loro clientela.

ARTICOLO 3
Descrizione e divulgazione

Gli associati sono responsabili dell'accurata identificazione e descrizione di tutto il materiale offerto in vendita. Difetti, restauri e falsificazioni dovranno essere chiaramente descritti e portati a conoscenza di coloro ai quali il materiale è offerto o venduto. A meno che le parti non concordino diversamente, all'acquirente sarà dovuto il rimborso totale del prezzo pagato se le opere acquistate non corrispondono alla descrizione fornitane.

ARTICOLO 4
Termini tecnici

Gli associati, in quanto specialisti nel settore, sono tenuti alla conoscenza nonché al corretto impiego ed interpretazione della terminologia professionale.

ARTICOLO 5
Prezzi

Gli associati sono tenuti a prezzare le opere messe in vendita in modo professionalmente corretto, sia che stiano trattando con esperti che con amatori.

ARTICOLO 6
Autenticità

Gli associati dovranno garantire o documentare nei limiti del possibile l'autenticità del materiale offerto in vendita. Se tale materiale non dovesse risultare autentico o se la sua autenticità dovesse essere oggetto di contestazioni, dovrà essere garantito all'acquirente il diritto di restituzione e di rimborso, salvo accordi diversi. Se venisse dimostrato che detto materiale non è autentico o se la sua autenticità fosse controversa o incerta, esso non potrà essere messo nuovamente in vendita fintanto che tali fatti non vengano chiariti.

ARTICOLO 7
Materiale di provenienza furtiva

Gli associati dovranno garantire all'acquirente la corretta provenienza del materiale venduto; non dovranno coscientemente acquistare, detenere o tentare di rivendere materiale di provenienza furtiva. Dovranno fare il possibile per accertarsi che le opere loro offerte siano effettivamente legittimo possesso del venditore. Dovranno cercare di ostacolare il furto di libri di antiquariato e di materiali connessi. Dovranno inoltre collaborare attivamente con le autorità preposte per il recupero e la restituzione delle opere rubate e l'arresto dei responsabili.

ARTICOLO 8
Danni nella spedizione

La responsabilità per i danni verificatisi nella spedizione spetta al mittente. Gli associati dovranno verificare che il materiale destinato alla spedizione sia adeguatamente e attentamente manipolato e imballato per garantire che esso giunga all'acquirente nelle condizioni originarie descritte.

ARTICOLO 9
Clausole e condizioni

I libri posti in vendita a mezzo catalogo sono offerti al prezzo indicato, salvo venduto. Il pagamento è dovuto in anticipo, o, nel caso in cui siano state accordate facilitazioni di pagamento, è dovuto immediatamente a ricevimento della merce. In caso di offerte particolari, cortesia vuole che l'opzione d'acquisto sia garantita per un determinato periodo di tempo, da specificare. Clausole e condizioni diverse da quelle consuetudinarie devono essere espressamente indicate.

ARTICOLO 10
Spese bancarie

Il fornitore deve ricevere integralmente l'importo indicato nella fattura; le spese bancarie della transazione sono a carico dell'acquirente.

ARTICOLO 11
Offerte

Se un libraio fa un'offerta di acquisto, egli è tenuto a onorare l'impegno sia in caso di transazione immediata che nel caso di offerta valida per un periodo di tempo specificato.

ARTICOLO 12
Prezzi chiaramente indicati

Gli associati dovrebbero esporre chiaramente il prezzo su tutte le opere poste in vendita sia in libreria che nelle fiere librarie. Il materiale non in vendita, o sul quale è in corso una trattativa, o che è riservato, dovrebbe essere accantonato.

ARTICOLO 13
Sconto commerciale

Gli associati dovranno consentire agli appartenenti alle associazioni affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. di acquistare dal loro stock qualsiasi opera posta in vendita (ovvero prezzata); dovranno altresi' concedere anche ad essi l'usuale e reciproco sconto commerciale di almeno il 10%.

ARTICOLO 14
Invii in esame: condizioni

Nel caso di invio di materiale "in esame", effettuato su richiesta di un cliente, si devono indicare chiaramente i termini concessi per prendere una decisione. Trascorsi tali termini, se la merce non è stata restituita, la vendita deve ritenersi conclusa; se invece viene restituita, le spese di spedizione sono integralmente a carico del richiedente.

ARTICOLO 15
Invii in esame: responsabilità

Gli associati che richiedono libri "in esame" o "in deposito" dovranno accettarne la piena responsabilità dal momento della loro consegna fino a quello della restituzione; in caso contrario, dovranno corrispondere anticipatamente il prezzo per intero. Tuttavia questa responsabilità non si estende ai danni o alle perdite dovuti a guerre o a qualsiasi altro rischio che non possa essere coperto da assicurazione.

ARTICOLO 16
Ordinazioni di più opere

Nel caso di ordinazione di pi opere, la mancanza di alcune di esse, dovuta a vendita precedente, non dà diritto al rifiuto delle rimanenti, se non sia stato espressamente specificato nell'ordinazione.

ARTICOLO 17
Valutazioni e stime

Le valutazioni devono essere effettuate con serietà secondo lo spirito degli usi e delle consuetudini della I.L.A.B. - L.I.L.A., e coinvolgono la responsabilità morale del libraio nei confronti del proprietario del materiale.

ARTICOLO 18
Valutazioni: legislazione fiscale

Gli associati che offrono servizi di stima e di valutazione sono tenuti a conoscere la locale legislazione fiscale. Dette stime dovranno essere effettuate rispettando strettamente tale normativa.

ARTICOLO 19
Commissioni d'asta

Gli associati che ricevono da un cliente mandato di acquisto ad una vendita all'asta, dovranno anche farsi carico di esaminare attentamente il materiale da acquistare, senza basarsi soltanto sulle informazioni fornite dal venditore o dal banditore. Naturalmente dovranno operare con la massima discrezione ed evitare ogni rischio di conflitto d'interessi col mandatario.

ARTICOLO 20
Locali dei librai

Gli associati non dovrebbero mai tentare approcci nei confronti di clienti che si trovano nella libreria di un altro collega, nel suo stand ad una mostra, o in altri luoghi di lavoro senza il suo previo consenso.

ARTICOLO 21
Interpretazione

Questa raccolta di usi e consuetudini è stata originariamente redatta in inglese e francese. Se dovessero sorgere contestazioni circa la correttezza della traduzione di un paragrafo da una all'altra lingua, il Comitato della I.L.A.B. - L.I.L.A. stabilirà quale sia l'interpretazione corretta.

RACCOMANDAZIONE
LIBRI RUBATI.
Se un libraio acquista in buona fede un libro rubato ad un altro libraio, si possono presentare due possibilità:

1. Le parti interessate decidono di sistemare la questione amichevolmente. In questo caso il libro dovrà essere restituito al legittimo proprietario, ma questi dovrà versare all'acquirente la metà del prezzo pagato da quest'ultimo. Ciò costituisce, tra i due librai, quello che si usa definire un gentleman's agreement.

2. Il furto dà luogo ad un'azione legale. Ma essendo in questo caso diversa la legislazione di ogni paese, non è qui possibile suggerire comportamenti che potrebbero risultare in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali. Tuttavia sarebbe auspicabile che il principio enunciato nel paragrafo 1 possa essere applicato anche tra libraio acquirente e quello vittima del furto.


Tariffario per Consulenze e Stime

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