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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento
Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto
di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela
e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di
cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del
presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono
a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio
e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province
e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale
e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività,
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti
al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono
svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli
articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo
134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati
alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze
di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina
delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva,
ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne
la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti
al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela,
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono
attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne
può conferire
l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai
sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite
alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di
appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni
o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonche' i comuni, le città metropolitane e le
province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformità a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte
librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale,
nonche' libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate
dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte
librarie private, nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie,
pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici,
non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione
ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento
in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione
con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza
del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero
esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo
in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione
e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione
ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e
tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano
la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono
il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti
ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose,
il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente
alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato,
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono
interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono
un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che,
per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche'
i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di
rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di
rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche
ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di
pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico
o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano
presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche
disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni,
i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto
d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico,
di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di
opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate,
la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di
cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza
e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50,
comma 2.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente
Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma
2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata
dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e'
corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I
criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti
con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio
e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche
con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del
demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per
la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e
della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali,
la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici
affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali
si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili,
ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13
ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni
del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento
di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile
al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione
delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui
al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13
e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma
oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo
10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse
culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro
ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione
della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti
previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque non
inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione
e' inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine
del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto,
tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o
mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta
del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti
di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso
al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta
giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul
ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto
impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina
le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite
con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione
in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università,
concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche
ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e
inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma
2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe
intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale
dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza
dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza
statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, e' esercitata
direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle
cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante
forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non
inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad
ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione
e di custodia dei beni culturali.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti
ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure
tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche
con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici
di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di soggetti giuridici
privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora
o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente,
che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere
le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed
istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione
del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione
tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento
della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica,
dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato
al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti
d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente
può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di
autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda
nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino
anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso
alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge.
A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune
l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte
di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione
necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito
di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali,
ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria
ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal competente
organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale
della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per
la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può richiedere la determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata
in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento
delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal Ministero in
sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale,
sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione
medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti
che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione
dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad incidere, il Ministero
si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con
l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre
in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela,
il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi
provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche'
ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono
tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la
necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate
nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute
la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni
dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente,
l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la
verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo
13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee
a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e
degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e
dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale
ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con
la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione
ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione
e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici
sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni
culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza
Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui
si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione
e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli
altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati
le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi
e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della
vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame
finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche'
le caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari
al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da
soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi
corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con
accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche
con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici
e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare
attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessità. Presso tali centri possono essere
altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione
per l'insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'
ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la
sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza
fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione
degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono
tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri
archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonche' di inventariare
i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati
i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo
13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali
ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi
statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il
carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione
delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione
dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica
e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di avvio
del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che
può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta
degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un
termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi,
conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali
prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori.
Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso dalla soprintendenza
al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere
motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo
di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se
il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente
le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti
direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del
proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono
di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla
relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende
sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore
o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione
di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero
determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore,
e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione
degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare
non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico,
il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli
archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al
comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi
privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati
sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti
se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.
Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli
interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli
interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale
erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto
di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche
per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di
cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali
siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili
al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi
accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo
34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo
di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi,
del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune
o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali
di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni
diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte
dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza
del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza
sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni
immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei
lavori al comune o alla città metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte,
salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni
di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche' altri
soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi
accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati
dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli
affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che
ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono.
Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori
degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti,
quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate
le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici
estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in
tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni,
delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero
dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri
di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre
gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma
1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato
dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con
il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero
per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni
dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai
sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento
della Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente
custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne
la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione
o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche
e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al
fine di consentirne la fruizione da parte della collettività,
qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro
custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e
si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima
della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del
Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso
del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti
pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite
ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei
beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce
o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi
degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici
territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti
edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono.
Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non e' possibile
o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in
relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta
e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche
al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile
limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute
nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine
del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata
con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione
del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a),
ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie
indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo
10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo
Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero
almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica
il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione
dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze
di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono
stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione
delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato
nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse
dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata
secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite
con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle
risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato,
il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni
di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente
può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando
non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione
di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai
fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni
indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità,
salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto,
il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane
la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia
o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi
di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.
A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato
il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli
nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d'artista
1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista
nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli
e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al
contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente
importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito
il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo
822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente
codice.
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi
forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando
non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito
del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai
soggetti di cui all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo
53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici
diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53
dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo
10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati
esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo
II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non
rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a
condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e
comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni
d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali
da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela
ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato,
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da
quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo
54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale,
da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni
o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni
di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie,
non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente
cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione
d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione
può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo
55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
sono riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi
di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a),
e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma
1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata
qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche
e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne
sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e
comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine
di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico
godimento dei beni medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri,
qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,
la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati
al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione
a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di
procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che
produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla
presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario,
il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi
delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle
medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle
eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste
dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione
o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di
acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso
al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo
o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia
dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto
che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata
ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da
un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo,
ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o
non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta
di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e'
stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia
a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente
oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata nel termine di
centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia
tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della
stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione
e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa
allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione
rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e
all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle
cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione,
ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile,
la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente
mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale,
con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di
trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione,
corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga,
a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria
della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione,
entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato.
Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento
di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del
bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma
2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta,
centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di
acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta
del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente
e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi
esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla
lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1
annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto
dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche
delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con
il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra
dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto
delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo
periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari
da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei
casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e
4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale
autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle
case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari
hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti
di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti
i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi
che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta
giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il
soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo
13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori
o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse
storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione
a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di
opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichità o
di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le
opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente
la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile
attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con
le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante
tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile
attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione
alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica
degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei
beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente
organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale
in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza
dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione,
secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione
II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma
1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo
11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di
comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire
all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite
con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo
65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o
esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano
garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata
ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca
o di una collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2,
lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente
anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono,
presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati,
per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari
all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione
da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali
con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la
durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque,
superiore a quattro anni.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che
sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica
le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia
e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente
e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato
di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione
della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del
Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni
elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore
indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle
segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa
o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di
libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed
e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio;
un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del
registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai
sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono
comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma
2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma
4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della
regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi
trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e
di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul
ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione
e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui
all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio
di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti
giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della
cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al
quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di
acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato
e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e'
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento
di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto
e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione,
entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio
si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di
acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo
62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione
del relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica,
ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve
farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile
della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione
temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione
temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa
o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea
e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano
l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia
positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio
del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo
14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'articolo
14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato,
gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per
i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo
67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato
e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei
beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere
comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione
dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda.
Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o,
con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani
di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione
può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche' per
le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita
mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da
un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un
importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa,
come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione
non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione
non e' richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita
temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo
65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono
rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa
o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro
o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente,
spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno
validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e
procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare
riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti
o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92
del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento
(CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del
15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea
che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei
beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice e' disciplinata
dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento
CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato
di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza e' valida sei
mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato
A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza
di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano
ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo
2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza
medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero
sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione
di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando
alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti
entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea
Articolo 75
Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai
sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la
loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme
ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo
quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una
delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le
collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le
collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del
regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia
di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata
dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione
temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4
e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione
europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche'
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti
al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti
degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione
del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo
detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata
da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa
presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c),
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75,
purche' tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.
Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria per
assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore
o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente
la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti
e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente
e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per
l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli
Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene
si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura
civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi
la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al detentore
a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello
speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle
autorità centrali degli altri Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un
anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza
che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne
ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine
di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio
dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo
75, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può,
su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato
e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la
diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione,
eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole
di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo
può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita
circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo verbale
a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo
designati dal Ministero, al quale e' rimessa copia del processo verbale
medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione
della trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca,
rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche' quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello
Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il
Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle
spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia
del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene,
il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque
anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello Stato. Il
Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate,
dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio
dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al
fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto
culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee
delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento
CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione
del presente Capo nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento
CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone
ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della
direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1 . La relazione e'
trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto
ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza
del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione
di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli
altri Stati membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione
dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente esportati e' disciplinata dalle disposizioni della Convenzione
medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento
delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio
nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili
ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per
l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta
del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di
esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o
privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo
88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione
degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte
nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di
impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero
intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal
caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere
già eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione
ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal
presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute
rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico
territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede
idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo
10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco
ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione
temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti
assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio
della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e
2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal
Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato
e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del
patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice
civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione
di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati
riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma
3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore
delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo
89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista
dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio
non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere,
a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e
con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli
aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e' corrisposto
un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore,
determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione
dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero,
il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato
concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del
terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia
o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta
di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le
cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli
aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Articolo 94
Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona
di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del
mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli
interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione
UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata
a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal
Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione
risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela
ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso
dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore
di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici
ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti,
assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro
o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili
al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità e' dichiarata con decreto ministeriale
o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato
al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione
del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste
nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di
compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità e' effettuato secondo le modalità stabilite
dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica
utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia
di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura
i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici,
i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva,
ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e
di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva
un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di
promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria
e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione
per finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza
di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato
da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito,
come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio
pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui
al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico
espletano un servizio privato di utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni
altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato
abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti
e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni
del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente
agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo
Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo
112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire
la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di
istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione
e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere
gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di
lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del
relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla
stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono
essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita
e vendita presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo
da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi
culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d),
che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a),
e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario
e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla
città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive
competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che
il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni
della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili
con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui
al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista
nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in
genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie
degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione
dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni
di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna
i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni
d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici
economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati
per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici
per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti
al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare
un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna
i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione
e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in
concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la
riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione
concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali
per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese
in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della
cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la
riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui
gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna,
in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna
allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto
corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo
della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto
bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento
delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate
alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli
istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati
alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione
dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione
e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli
istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici
sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed
al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali
attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi
di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di
esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza
della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attività socialmente
utile e ne e' riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano
la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti
e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti
e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni
del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di
valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica,
lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire
gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione.
Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione,
ai sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non
siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa
alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione,
del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati.
In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire
la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata,
indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale,
gli accordi indicati al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti
privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi
possono riguardare beni di proprietà privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare
apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato
che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza
dei beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare
del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza
dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo
da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere
alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando
agli accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi
di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle
attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto
dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa
pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni,
consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o
partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui
i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta
al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del
comma 3 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza
ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi
mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti
preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede
mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa
dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla
gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo
che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di
valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma
diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione,
l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti
in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario
od il concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale
sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del
servizio e di professionalità degli addetti nonche' i poteri di
indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del
servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio
o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche
con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione.
Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare
dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato
ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o
del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale
specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere
collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione.
La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi
dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati
al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate
dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del
soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101
possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per
il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi
e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata
con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste
dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai
sensi dell'articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici
e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente,
ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto
il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei
risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di
cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni
possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale,
centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale,
prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici
e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e
la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati
possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la
fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli
istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare
con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale
di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici,
la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la
formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e
i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente
e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in
beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione
di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei
soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione
del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto
all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere
artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare
o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite
le modalità di erogazione del contributo nonche' le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa
cui il contributo si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente,
protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni
in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che
statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore
dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare
gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale
contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe
a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie
risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni
altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo
125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili
cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a
provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni
dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti
restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi
e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti
e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i
documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di
tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione,
così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata; detta limitazione e' altresì inoperante
nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori,
quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali
essi siano interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio
di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti
alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita
presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione
per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli
archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo
122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parità di condizioni,
ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi
del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione
per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli
archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al
comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso
agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi
storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di
deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti
ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente
consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e' effettuato dal Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti
a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento,
i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente
alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il
blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati
personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13
hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei
documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il
soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di
carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi
dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la
condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma
3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati
a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non
sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti
al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma
degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni
adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8
e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente
non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio
o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche
di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei
presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni
di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento
di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato
d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente
codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio
1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
norme contenute in questa Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea
di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana
o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori
che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi
e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi
interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia
e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva
dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le
amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione
e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle
proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori
istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si
conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati
derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati
ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato
e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai
beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori
paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili
e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione
del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale
o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda
lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione
con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo
136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale,
il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti
membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra
soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza
nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei
sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri
enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo
137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze
e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136,
e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta
e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali,
naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree
che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono
o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni,
le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione,
che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore
degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di
quella prevista dal piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico
1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta
in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta
giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso
gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio
notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti,
sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali
nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane,
le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che
ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione,
per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario,
possessore o detentore del bene, nonche' alla città metropolitana
o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla
commissione, nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico
del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione
di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile
può presentare osservazioni alla regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure
di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate
le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica,
emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
136 e' altresì notificato al proprietario, possessore o detentore,
depositato presso il comune, nonche' trascritto a cura della regione
nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione
e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro
il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo
138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole
interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un
anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere
al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione
eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria
ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche' provvedano
agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente
agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo
139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione
di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto
e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo
143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo
156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per
il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica
e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori
di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,
erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e,
nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati
ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla
lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione
al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici,
il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato
pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti,
il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi
e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche'
delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili
con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio
paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia
dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree
agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti
a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti
ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.
La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e
la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare,
riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione
e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi
di qualità paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela
e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi
delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e
degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie
di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente
le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri
di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g),
e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo
145.
5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali
la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione
del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di
valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo
rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere
ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata
nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste
dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede
il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b),
e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati
al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue
la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli
157, 140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate
all'articolo 142.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma
5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b),
siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati
e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione
di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la
conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e
la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa
dei piani paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il
quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il termine entro
il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa
del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
11. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti,
modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare
riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero
ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate
la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati
e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi,
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e ampie forme di pubblicità.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi
una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui
agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni
del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di
pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di
indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti
di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con gli strumenti
nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane
e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme
di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli
atti di pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non
oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane,
le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano
e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario,
le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche
specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia
dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti
da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento
medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili
e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157,
oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati
ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni
del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni
che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni
indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente
locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti
delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,
al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria
alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale
del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti,
gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi
di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione,
verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute
nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica
dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio,
entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette
la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione
allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data
della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore
rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti,
il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta
fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di
comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6.
Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione
assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente
entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza
e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri
titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facoltà agli
interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede
anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine
e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio
in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha
emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere,
alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana
e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero
in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi
più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo
regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere
avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni
sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di
rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata
rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia
dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza,
ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo
155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze
concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni
per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano
ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalla competente soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146
riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione
viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto
ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione
prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo
26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni
statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione
congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale
che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni
promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli
enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica.
2. La commissione e' composta da soggetti con particolare e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio
delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano
le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della
commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo
146, comma 7, e' espresso in quella sede secondo le modalità stabilite
nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo
146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e
dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed
opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e
nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista
dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta
dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci
di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla
lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti
su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico
cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia
stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della
commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale
prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati
la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti
su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica
preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia
se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato
agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione
dei lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche
al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto
dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati
precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali
sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva
diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere
il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che
ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per
impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle
aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136,
ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello
stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate,
valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La
medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione
della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136,
lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la
Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari
se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata
dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni
indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari,
salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
previo parere favorevole della amministrazione competente individuata
dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle
aree soggetti a tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare
che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo
136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo
alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili
di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati
ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate
all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m),
l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei
fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo
Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro
individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze
comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra
le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143
e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno
schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite
le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e
catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese
le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche
atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare
lo svolgimento d'intesa delle attività volte alla verifica e all'adeguamento
dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione
di cui al comma 2. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale
sono completate le attività, nonche' il termine entro il quale
la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle
attività non consegua il provvedimento regionale il piano e' approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo
143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti
e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in
vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata
all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo
140, commi 3 e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad
esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo
143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi
ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo
144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti
gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali
o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico
emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico
emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili
ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione
ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento
quali zone di interesse archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione
del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni
del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo
156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento
degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146,
comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione
e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce
avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa
degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione
e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto
della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine
e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis,
del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e' data facoltà agli
interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza,
che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta,
e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione
alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice
siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies
del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in
data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma
1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione
dei piani paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda
il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale
sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma
1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto
a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta
o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata
dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta
di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona
un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi
indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni
della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale
non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale,
il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone queste sono tenute
in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata
dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta
di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore
o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte
seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse
prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione
ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174,
comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo
10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo
V del Titolo I della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del
territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende
al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario
previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo
1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che l'autorità amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse
della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione
in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante
la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore
un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono
utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con le sanzioni
previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura
ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo
10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10,
senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare,
nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai
sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati
nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro
destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti
ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia
alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente
dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla
soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal
Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui
all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50
a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali
indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo
59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o
della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione
che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo
61, comma 1.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico,
nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h),
senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro
258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita
o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano
a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle
norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attività di vendita
al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a
euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non
osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente
o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10
appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione
di ricerca prevista dall'articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176
e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione
decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente
sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con
la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o
di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione
o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce
a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione,
come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,
scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse
storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti,
indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o
contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti,
alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale
la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione
a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata
su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi
in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del
codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati
o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo
che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle
cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste
dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura,
di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o
di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per
la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano
del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante
l'opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque
non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla
tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da
essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di
essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito
con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e'
trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa
la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.
294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti
ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale
ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c),
del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c),
del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata
in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del
diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale
ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva,
ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,
e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si
intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste
agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti
di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero
trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi
del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito
dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente:
all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato
e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto
e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente
all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23,
comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30
della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel
testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato
dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della
legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148,
150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8,
comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e
integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179,
comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3,
lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti
da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici
o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi
più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4
e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale
(1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente
a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie
ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da
quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi
più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,
botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etno- grafico
o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da
1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disci- plinati
da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore
ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato
al momento della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.
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