| R.D.
30 gennaio 1913, n. 363. Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti |
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TITOLO I Regime interno CAPO I - Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali. Sezione I - Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato. § 1 - Generalità. 1. Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione, per quanto riguarda la loro conservazione, anche se amministrate da uffici dipendenti da altri Ministeri. La vigilanza del Ministero dell'istruzione è esercitata per mezzo della sovraintendenza competente, ai termini della L. 27 giugno 1907, n. 386 (3) sul consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti. 2. Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competente, il quale farà al Ministero della pubblica istruzione le opportune proposte e presenterà il progetto dei lavori occorrenti. Ugualmente farà il sovrintendente nei casi in cui sia venuto a cognizione del deterioramento della cosa prima di riceverne avviso dall'ufficio che l'amministra. Il Ministero dell'istruzione decide sulle proposte del sovraintendente. Qualora si tratti di cose in consegna di altre Amministrazioni, il Ministero comunicherà a queste il progetto approvato, affinché venga eseguito sotto la sorveglianza della sovraintendenza. In casi di grande urgenza i detti uffici possono provvedere direttamente, al fine soltanto di eliminare un pericolo immediato, denunziando subito il fatto al Ministero dell'istruzione. Similmente, quando trattisi di cose amministrate dal Ministero dell'istruzione, il sovrintendente potrà, nei casi suddetti, provvedere direttamente e riferire poi al Ministero. 3. Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione e di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione e invieranno al sovrintendente i relativi progetti. Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o ne alterino in qualunque modo il carattere o l'interesse. Può anche respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dalle sovrintendenze. Ugualmente si praticherà per i restauri o anche per le semplici remozioni (salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi di urgenza) di cose mobili. 4. Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, il Ministero dell'istruzione stabilirà l'Istituto governativo a cui devolvere le cose mobili di proprietà dello Stato che gli uffici governativi non potessero o non volessero più conservare. § 2 - Delle raccolte governative. 5. Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia (4). Le cose medesime, sotto la personale responsabilità dei capi degli Istituti, dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo piu idoneo a garantirne la conservazione e la custodia. Per quanto le condizioni materiali lo consentano e le notizie relative siano certe e sicure, ogni quadro, statua od altro oggetto di arte recherà l'indicazione del luogo di provenienza, del soggetto rappresentato, della scuola e del secolo cui l'oggetto appartiene e, quante volte sia possibile, dell'autore di esso. Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quant'altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi. 6. Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti. In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico. Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione ministeriale e il parere del Consiglio superiore, fatta eccezione delle semplici riparazione, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di mera conservazione. § 3 - Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato. A) Calchi delle opere di plastica (5). 7. E' in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gl'Istituti stessi sieno provvisti. 8. Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto contenuto nell'articolo precedente e venir concessa la esecuzione di calchi diretti. 9. Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintendenza competente, verrà data dal Ministero della istruzione, sentito il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, o, in casi d'urgenza, la Giunta di esso. 10. La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da cent. 50 (6), sarà rivolta alla sovrintendenza competente e conterrà: a) nome, cognome e indirizzo del richiedente; b) indicazione precisa del processo che si richiede di seguire; c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare; d) la dichiarazione di sottoporsi agli obblighi del presente regolamento. 11. La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire. In ogni caso il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola matrice. Se durante il tempo stabilito per la durata di esso, il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo. Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga. 12. A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore. L'esecuzione del calco sarà vigilata a cura e sotto la responsabilità personale del sovrintendente. 13. Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'Istituto in proporzione dell'importanza della cosa. In caso di danni il formatore perderà, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Contro il relativo provvedimento del sovrintendente, potrà ricorrersi entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore per antichità e belle arti. B) Copie dei dipinti, delle sculture e simili. Riproduzioni fotografiche (5). 14. Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50 (7), indicando chiaramente: a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio; b) l'opera che richiede di copiare. Qualora non fosse ben nota la perizia del richiedente, questi dovrà comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un Istituto di belle arti, italiano o straniero. Se tuttavia sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre professori scelti dal presidente dell'Istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore possa essere continuata la concessione. 15. I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme pei disciplinare il lavoro dei copitori nei singoli Istituti artistici governativi. Ai copiatori che turbassero il buon ordine e la disciplina degli Istituti o contravvenissero al presente regolamento o alle norme stabilite dal sovrintendente o dal direttore, verrà ritirato il permesso di copia. In caso di recidiva essi non saranno più ammessi a copiare negli Istituti governativi. E' vietato di togliere quadri o statue dal posto ove sono collocati, per eseguire riproduzioni, salvo casi eccezionali e sotto la personale responsabilità dei sovrintendenti o direttori. 16. Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, farà domanda al sovrintendente o al direttore competente. Per le fotografie con macchine a mano e di piccolo formato sarà sufficiente il consenso, dato su richiesta verbale, dal funzionario preposto all'Istituto (8). Le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti. 17. La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50 (7), e indicare: a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore; b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desidera riprodurre; c) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi; d) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento. 18. Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od artistico a lui affidato, e dell'ordine interno dell'Istituto. Per ogni oggetto o gruppo d'oggetti di cui si è concessa la riproduzione fotografica si determinerà un turno. Nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa: a) a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma a solo intento di studi; b) a chi, pure eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunziare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura. 19. I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo, compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a sua cura, delle fotografie eseguite, indicando il nome del concessionario. Per le riproduzioni fotografiche con mezzi che non comportano la stampa di copie positive su carta, si dovrà rivolgere domanda in foglio bollato da lire 1 (7) al Ministero, il quale determinerà volta per volta speciali condizioni. 20. Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso servizio di sorveglianza. In caso di trasgressione l'operatore verrà immediatamente espulso, salvo ad interdire, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria, alla ditta da cui egli dipenda l'esercizio della fotografia in tutti gl'Istituti artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, sempreché risulti che la ditta stessa non era estranea al fatto del suo agente. § 4 - Acquisti. 21. A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza. Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere. 22. Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla concorrenza di mille lire. Per gli acquisti da mille a duemila lire sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero. Il Ministero deciderà circa la destinazione dell'oggetto acquistato come al comma precedente. 23-24. (9). 25. Prima di promuovere le pratiche per la accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di non primaria importanza, richiederà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti. Sezione II - Norme particolari agli altri enti morali. § 1 - Conservazione. 26. Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinché conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato. 27. Le cose mobili o immobili di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, numero 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi. Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, nè chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il prefetto procederà alla denuncia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dall'art. 36 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero della istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il prefetto e il sovrintendente competente. In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengano nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato. Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito dal R.D. 28 luglio 1911, n. 916. 28. Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate. Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere, sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico. § 2 - Rimozione. 29. Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia. Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del sovrintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale. Quando si tratti di rimozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il sovrintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un Istituto pubblico a ciò adatto. Del fatto il sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'istruzione. In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al sovrintendente. 30. Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui sia stato divisato il trasporto. Qualora il Ministero, sentita la sovrintendenza competente, e, ove occorra, la Commissione provinciale e il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, dia il suo assenso alla rimozione e al trasporto, potrà subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa. La rimozione e il trasporto, nonché il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle sovrintendenze competenti. 31. Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione il sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364. Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi. 32. Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi: a) quando la cosa per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a custodirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile; b) quando pel deperimento della cosa e per l'impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa. La proposta del sovrintendente sarà sottoposta al parere della Giunta del Consiglio superiore la quale deciderà anche circa l'Istituto pubblico in cui la cosa dovrà essere custodita, e, possibilmente, sul tempo per cui la rimozione stessa potrà durare. Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conversione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità e d'arte esistenti nel Comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere. In difetto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti, saranno prescelti gli Istituti esistenti nella Provincia, e per ultimo gli altri fuori della Provincia nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini. 33. Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal sovrintendente o da chi per esso, e dal rappresentante dell'ente. Copia del processo verbale verrà rilasciata all'ente; altra copia sarà rimessa al Ministero dell'istruzione. Il processo verbale conterrà una particolareggiata descrizione della cosa, nonché fotografie, indicazione di misure ed altri dati identificativi della cosa stessa. Dichiarerà la temporaneità della rimozione, e, se prefisso, ne indicherà il termine. 34. Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che riceve in consegna la cosa. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione. 35. Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della Giunta del Consiglio superiore. Nel processo verbale relativo a siffatte rimozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio superiore. 36. Per le rimozioni e depositi ai quali sia stàbilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del sovrintendente, quando ancora permangono le condizioni che determinarono la rimozione. 37. Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo ed efficace, a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa. La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del sovrintendente. E' altresì richiesto il conforme parere della Giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondoché la Giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo della rimozione. Nei casi in cui sia fissato un termine, basterà, questo decorso, la proposta del sovrintendente. 38. Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascierà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportune riserve. Della consegna all'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la rimozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa. Copia del processo verbale sarà rimessa al Ministero. 39. Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei precedenti articoli si provvederà a terinini dell'art. 4 della legge, e secondo le norme del successivo paragrafo del presente regolamento. § 3 - Lavori e restauri (10). 40. Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta d'immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza. 41. In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla sovrintendenza competente. Eccettuati i casi di cui sopra, ove i sovrintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal sovrintendente al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi. 42. Qualora nelle cose di cui alla presente sezioni di manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il sovrintendente competente, o su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie o proprietarie, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro. Il sovrintendente invierà il progetto al Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresì notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al prefetto o all'economo generale dei benefizi vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda. Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti o della Giunta di esso. 43. Approvato il progetto, il Ministero ha diritto di eseguire i lavori. Nel caso di opposizione da parte dell'ente, il Ministero provocherà il parere della Giunta del Consiglio superiore, a mente dell'art. 4 della legge. 44. Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa. Il decreto Ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni del Codice di procedura civile. Dalla data della notificazione decorreranno i termini pel ricorso alla V sez. del Consiglio di Stato, ammesso dall'articolo 4 della legge. Sezione III - Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali. § 1 - Alienazioni (11). 45. Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente. Alla domanda, richiesta o proposta, dovranno essere sempre allegati: a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale; b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero; c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi. Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lett. a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta. 46. La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati al sovrintendente competente per il suo parere: eccettoché si tratti di alienazione di cose in consegna al Ministero suddetto e proposta dal sovrintendente. Potrà anche il Ministero chiedere il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Cosi il sovrintendente come la Commissione provinciale dovranno dichiarare se dalla progettata alienazione derivi danno alla conservazione delle cose o ne possa essere menomato il pubblico godimento. Qualora la divisata alienazione riguardi cose poste in più Provincie, saranno sentite le Commissioni provinciali e i sovrintendenti competenti per ragioni di territorio. Quando si tratti di cose di diversa natura sarà richiesto l'avviso di tutti i sovrintendenti competenti per ragione di materia. 47. Avuto il parere della sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero della istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti. Se questo dà parere contrario alla alienazione, il Ministero dell'istruzione lo comunica agli enti interessati, e in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti. Ne dà anche notizia al Ministero da cui l'ente dipende. Se il Consiglio superiore dà parere favorevole, il Ministero dell'istruzione potrà consentire la alienazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'ente alienante e di quello acquirente. Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale, questo sarà firmato anche dal ministro della pubblica istruzione e dovrà contenere la formula: «Visto il conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti». Quando è richiesto un decreto reale, questo sarà controfirmato anche dal ministro della pubblica istruzione, e conterrà la formula sovraddetta. 48. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione. In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo. 49. Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 29, 30 e 32 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi. 50. Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono. Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del prefetto della Provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e a quello da cui l'ente dipende. § 2 - Disposizioni generali. 51. Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volonta di affittare o in qualunque modo utilizzare gl'immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinché il Ministero medesimo possa, sentito il sovrintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili medesimi. E' in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità. Le amministrazioni sovra dette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore ed altri sinistri (12). Negli edifici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensioni di ceri, sospensione di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte. 52. Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfacimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento (13). Sarà nullo ogni patto in contrario. Note: (3) Abrogata dall'art. 59, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164, a sua volta superato dalla L. 22 maggio 1939, n. 823. (4) Vedi ora R.D. 26 agosto 1927, n. 1917. (5) Vedi anche L. 1° giugno 1939, n. 1089. (6) Ora, da L. 200 in virtù del D.M. 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1963, n. 13, contenente l'unificazione dei tagli della carta bollata. (7) Ora, da L. 200 in virtù del D.M. 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1963, n. 13, contenente l'unificazione dei tagli della carta bollata. (8) Vedi ora R.D. 29 marzo 1923, n. 798. (9) Abrogati dal primo comma dell'art. unico, R.D. 11 gennaio 1923, n. 204, il cui secondo comma così dispone: "Nei casi di acquisti di cose mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, il Ministero dell'istruzione avrà facoltà di provocare, caso per caso, il parere di commissioni speciali da nominarsi con decreto ministeriale". (10) Vedi art. 11 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (11) Vedi, ora, artt. 23 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (12) Vedi ora R.D. 7 novembre 1942, n. 1564. (13) Vedi art. 29, L. 1 giugno 1939, n. 1089. CAPO II - Delle cose appartenenti a privati. Sezione I - Notifcazione dell'importante interesse (14). 53. La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà: a) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; b) o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni del Codice di procedura civile. Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Ministero dell'istruzione, come dai sovrintendenti, o da chi legalmente ne fa le veci. In casi di grave urgenza o quando vi sia pericolo di sottrazione o trafugamento, o pericolo nella conservazione della cosa, i funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e gli altri pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386 (15), possono altresì procedere alla notificazione, mediante una dichiarazione dell'importante interesse della cosa, fatta oralmente al proprietario o possessore e assunta a processo verbale. Il processo verbale sarà firmato dal funzionario che procede alla notifica e dall'interessato. Qualora questo rifiuti, si darà atto di ciò nel processo verbale, il quale avrà ugualmente effetto. Copia del verbale sarà, a richiesta, rilasciata al proprietario o possessore. 54. Il proprietario o possessore della cosa potrà ricorrere al Ministro dell'istruzione chiedendo che sulla dichiarazione di importante interesse si pronunci il Consiglio superiore. Il ricorso deve essere in carta bollata da una lira (16). Intorno ad esso, il Ministero, prima di richiedere l'avviso del Consiglio superiore, provocherà il parere del sovrintendente competente. Sul conforme parere del Consiglio superiore, il Ministro accoglie o respinge il ricorso.La produzione del ricorso non sospende gli effetti della notificazione. 55. Le notificazioni eseguite nei modi di cui al presente regolamento e avanti alla pubblicazione di esso avranno pieno vigore senza bisogno di alcun rinnovo. Contro di esse è tuttavia ammesso il ricorso come all'articolo precedente. Sezione II - Mutamenti di proprietà e di possesso. § 1 - Denuncie (17). 56. La persona a cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da essa posseduta, è obbligata a denunciare alla sovrintendenza competente tutti gli atti che costituiscono trasferimento totale o parziale della proprietà o del possesso della cosa stessa. 57. La denuncia deve contenere: a) una sommaria descrizione della cosa; b) la natura, e le condizioni dell'alienazione; c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione; d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa; e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno). La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta. 58. Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Ministero il domicilio del nuovo proprietario e rendere questi edotto dei vincoli che gravano sulla cosa. La denuncia per le cose mobili non può essere posteriore all'accettazione dell'eredità. Per le immobili può essere protratta fino a due mesi dalla data dell'accettazione.La denuncia fatta da un solo per tutti disobbliga gli altri coeredi. L'obbligo della denuncia di cui sopra spetta all'erede beneficiato e al sostituito nel caso di rinunzia dell'eredità da parte dell'erede. In caso di eredità accettata col beneficio dell'inventario o di eredità giacente, l'erede o il curatore, appena proceduto all'inventario è tenuto a denunciare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviando i titoli giustificativi in carta semplice. 59. Per gli atti tra vivi differenti dalla alienazione si seguiranno le norme dell'articolo 57. Ugualmente si procederà per tutte le altre dimissioni di possesso. Nei casi di cui al presente articolo l'originario possessore continuerà ad essere responsabile, a norma di legge, della conservazione della cosa fino a quando il Ministero, con avviso a lui e al nuovo possessore, non abbia preso atto dell'avvenuto mutamento. 60. In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'art. 988 del Codice civile (18), sia per espropriazione forzata, di cosa immobile per cui è intervenuta la notificazione dell'importante interesse, colui che promuove la vendita è obbligato a inserire nel bando notizia del vincolo a cui l'immobile è sottoposto, e a darne denuncia al Ministero dell'istruzione. Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale se la vendita è seguita davanti a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al sovrintendente. 61. Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seguito a pignoramento o procedimento di divisione o per altra ragione, sottoposta a vendita giudiziaria, nel bando di vendita di cui all'art. 631 del Codice di procedura civile (19) si farà menzione dello speciale vincolo, e, a cura del promovente, si notificherà il bando stesso al sovrintendente. Il procedente sarà pure tenuto a notificare al sovrintendente, entro un mese dall'aggiudicazione, a chi e a qual prezzo è stato aggiudicato l'oggetto. 62. Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc., che vengano dichiarati nella giurisdizione del tribunale stesso, affinché il Ministero riscontri se nel patrimonio del fallito esistono cose per le quali intervenne la notificazione di importante interesse. Il curatore del fallimento, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare la sua qualità al Ministero, inviando i titoli giustificativi in carta semplice. § 2 - Diritto di prelazione (20). 63. Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo. Per i casi di cui agli artt. 60 e 61 il termine decorrerà dalla notificazione ivi menzionata. 64. Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti deve, prima della scadenza del termine dei due mesi, far conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il termine a quattro mesi. Nel caso di più proprietari l'avviso deve essere spedito a ciascuno di essi. La proroga non implica nel Governo obbligo di acquistare. 65. Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi. La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto al Governo. Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti. Sezione III - Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili (21). 66. Nei casi previsti dall'art. 7 della L. 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formalità richieste dagli artt. 4 e 5 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (22) sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la speciale notificazione della domanda nei modi stabiliti dal presente regolamento per le notificazioni dell'importante interesse. Dovrà sempre risultare che, in data anteriore alla domanda il privato proprietario della cosa da espropriare, invitato, con atto notificatogli dal Ministero dell'istruzione nei modi di cui alla sez. I del presente capo, a provvedere ai necessari restauri, giusta le prescrizioni della competente sovrintendenza e in un termine prefisso, non ottemperò all'invito. 67. Il Decreto reale che dichiara la pubblica utilità sarà promosso dal Ministro dell'istruzione pubblica, su conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e udito il Consiglio di Stato. 68. Per l'espropriazione delle cose immobili si applicheranno le norme della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (22). 69. Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la polizza di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della somma che esso intende di offrire. Dal deposito è esonerato lo Stato. Dal momento della notificazione della domanda il proprietario è costituito sequestratario giudiziale della cosa, a tutti gli effetti civili e penali. Il prefetto, sentito il sovrintendente competente, avrà tuttavia facoltà di ordinare, sopra particolare istanza del proprietario o anche di ufficio, i provvedimenti conservativi che si stimassero necessari, e, occorrendo, il deposito temporaneo presso un pubblico Istituto. 70. Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore. Qualora questi non accetti l'indennità offertagli, o l'indennità non venga altrimenti stabilita per privati accordi, sarà determinata nei modi di cui agli artt. 31 e 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (22) in quanto siano applicabili. L'indennità consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe la cosa in una libera contrattazione all'interno del Regno, e tenendo conto dei vincoli di pubblica servitù che eventualmente sulla cosa gravassero. La relazione dei periti sarà trasmessa al prefetto nei modi di cui all'art. 47 della L. 25 giugno 1865. Al prefetto saranno altresì comunicati i bonari accordi che, a norma del primo comma del presente articolo, intervenissero tra espropriante ed espropriato. 71. Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto, con suo decreto, da notificare alle parti nei modi di cui all'art. 53 del presente regolamento, ordina l'espropriazione e in pari tempo il pagamento del prezzo e la consegna della cosa. Innanzi al prefetto potrà stendersi, nella forma di processo verbale, l'atto di vendita o di quietanza. L'espropriato può anche chiedere che la somma depositata o quella da pagargli venga a cura dell'Amministrazione investita in rendita pubblica. 72. Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facoltà ai tutori e amministratori, in conformità degli artt. 57 e 58 della L. 25 giugno 1865 (22), di accettare, nell'interesse delle suddette persone, la indennità offerta dagli esproprianti o di fissarla per privati accordi, purché le relative dichiarazioni siano approvate dal tribunale civile competente per ragioni di territorio, udito il Pubblico ministero. Parimenti le somme depositate o da pagarsi non possono essere esatte dai suddetti tutori o amministratori se non nei casi e nei modi stabiliti dal Codice civile. Non è però necessaria l'approvazione del tribunale civile, per la accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale ai termini dell'art. 32 della suindicata L. 25 giugno 1865, n. 2359 (22), né per la conversione delle somme depositate per indennità in titoli del debito pubblico, giusta quanto dispone l'art. 49 della detta legge. 73. Tutte le azioni mobiliari, ragioni e diritti pertinenti alla cosa da espropriare, non possono interrompere il corso nè gli effetti della espropriazione. Questa seguita, si possono far valere non più sulla cosa espropriata, ma sul prezzo che la rappresenta. Sezione IV - Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione (23). 74. Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragione di territorio. Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere. L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza. Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa. 75. Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge (24), e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell'art. 414 del Codice civile (25). 76. Le cose di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione. Note: (14) Vedi art. 2, L. 1 giugno 1939, n. 1089. (15) Vedi nota 3 all'art. 1. (16) Ora da L. 400 in virtù della L. 5 dicembre 1964, n. 1267. (17) Vedi art. 30 L. 1 giugno 1939, n. 1089. (18) Ora, art. 720 c.c. 1942. (19) Ora, art. 534 c.p.c. 1942. (20) Vedi artt. 31 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (21) Vedi artt. 54 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (23) Vedi artt. 11 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (24) Vedi artt. 53 e segg. del presente regolamento. (25) Ora, art. 817 c.c. 1942. CAPO III - Disposizioni comuni ai capi I e II. 77. I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici. 78. Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, la denunzia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento. L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra. 79. E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni della legge. Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, l'autorità comunale è tenuta a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar norme e prescrizioni al riguardo. 80. Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti. Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento; ovvero quando non esistano o non sieno sufficienti, agli effetti dell'art. 14 della L. 20 giugno 1909, n. 364, modificato coll'art. 3 della L. 23 giugno 1912, n. 688, le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti. 81. In applicazione del presente regolamento e dei RR.DD. 7 agosto 1907, n. 707, e 28 luglio 1911, n. 916, l'Amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre riproduzioni di cose di proprietà di enti morali. 82. I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento. Qualora i predetti funzionari riscontrino violazioni di legge deferiranno il trasgressore all'autorità giudiziaria, per le opportune sanzioni. Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari suindicati si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinché conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e, ove occorra, proceda conseguentemente. Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo fra l'Amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione. CAPO IV - Degli scavi e delle scoperte fortuite (26). Sezione I - Dell'azione dello Stato in generale. 83. Il Sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte le cose che si scoprono e che queste di regola siano direttamente custodite dall'Amministrazione in musei governativi o in altri iocali riconosciuti idonei. Finito lo scavo e, nei casi di maggior importanza, anche nel corso di esso, il sovrintendente invierà al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti. La relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato per la pubblicazione delie «Notizie degli scavi e scoperte d'antichità»; il quale esprimerà il suo parere sulla convenienza di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al sovrintendente. Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte medievale o moderna, le facoltà attribuite al Sovrintendente per i musei e gli scavi d'antichità saranno esercitate dal Sovrintendente per i musei e gli oggetti d'arte medievale e moderna o dal Sovrintendente per i monumenti. 84. Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre per costruire ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di rispetto saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il Ministero, a mente dell'art. 16 della L. 20 giugno 1909, sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta la L. 25 giugno 1865, numero 2359 , e il presente regolamento. Non occorrerà, per addivenire a tali espropriazioni, che abbia preceduto la notificazione dell'importante interesse a termine dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364. La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione delle proprietà da espropriare, e del loro presumibile valore attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a seguito dello scavo. 85. Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico allo Stato. Per quanto riguarda i beni di loro spettanza, analoga riserva a loro favore introdurranno le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate o scoperte. Le autorità, di cui all'art. 50 del presente regolamento, cureranno l'osservanza del comma precedente. Sezione II - Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati. 86. Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del tondo il compenso di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge. L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tuttavia obbligatori per parte dell'Amministrazione governativa fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme sancite dalla legge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato. Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conveniente di promuoverli, il Ministro dell'istruzione, su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con suo decreto motivato, da registrare alla Corte dei Conti, la convenienza di eseguire gli scavi a cure e spese del Governo. Col medesimo decreto, o anche con successivi, il ministro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie. 87. Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al Prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del tondo. Questa conterrà: a) l'indicazione dei beni da occuparsi; b) la durata dell'occupazione; c) l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo. Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei modi di cui all'art. 53, il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'indennità offerta. 88. Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare la indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla. Avuta la perizia il Prefetto ordina in base ad essa il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 . 89. Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il Prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come agli articoli precedenti. 90. A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo. Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato e di tenere in contraddittorio nota delle cose rinvenute. L'elenco tenuto dalla sola Amministrazione o in contraddittorio fa piena prova. 91. Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose. In caso di dissenso sul valore da attribuire alla cosa si addiverrà alla nomina della Commissione peritale di cui all'art. 15 della legge. Il proprietario del fondo indicherà per iscritto uno o più periti di sua fiducia e in numero uguale ne nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di lui o di un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario avrà diritto di assistervi. Dei risultati sarà redatto processo verbale sottoscritto da tutti i presenti. Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei periti da essa nominati. 92. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale che, firmato dai periti e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, affinché provveda alla designazione. 93. I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno. Il giudizio dei periti sarà obbligatorio così per l'Amministrazione come per il proprietario, salvo il richiamo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Ministero emetterà il provvedimento definitivo. 94. Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione suddetta debba avvenire sul prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose. Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e questa sia materialmente impossibile, il sovrintendente stabilirà gli opportuni conguagli in danaro. 95. Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del fondo. Con la compilazione di questo processo verbale viene a cessare ogni responsabilità che fosse stata assunta dal Governo per temporanea custodia di oggetti. 96. Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del ricevitore del registro, indicando il preciso ammontare della somma medesima. In tal caso non si procederà alla ripartizione delle cose ed alla compilazione del processo vebale, se il proprietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale. Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma al proprietario, il Ministero, in base alla copia del processo verbale di ripartizione di cui il sovrintendente curerà l'invio, ne disporrà il pagamento. 97. Qualora il proprietario richiegga, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà fatta menzione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno indicate altresì tutte le condizioni che si riterrà opportuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali potrà anche essere la destinazione ad uso pubblico delle cose anzidette. La cessione sarà revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale. 98. Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della presente sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente riscontri l'importante interesse di cui all'art. 5 della legge (29), ne farà espressa menzione nel processo verbale di cui all'art. 95.Detto processo verbale terrà luogo, a tutti gli effetti della L. 20 giugno 1909 e del presente regolamento, di notificazione al proprietario. 99. Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, quarto comma della legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi. Si terranno tuttavia separate le cose scoperte antecedentemente al ritiro della licenza, e al momento della ripartizione saranno conteggiate a parte, nei modi stabiliti per gli scavi privati. Sezione III - Scavi per opera di privati (30). § 1 - Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali. 100. Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione, per mezzo della sovrintendenza competente, in carta da bollo da una lira (31). Uguale obbligo spetta a qualsiasi Amministrazione o ente morale. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si vogliono seguire le ricerche e l'estensione dell'area da esplorarsi. Dovrà pure essere indicata la durata delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga o non sorvegli da sè lo scavo, il nome delle persone che lo dirigeranno e sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo. Il richiedente, quando dai medesimi risultasse non essere assoluto unico e libero proprietario del fondo, dovrà produrre un atto autentico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vincoli posti dalla L. 20 giugno 1909, numero 364, e dal presente regolamento. 101. Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando altresì quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il buon andamento scientifico dello scavo. Il Ministero, sentito, ove l'importanza del caso lo richiegga, il Consiglio superiore, decide sull'accoglimento della domanda e sulle norme speciali da imporre per il buon andamento dello scavo. 102. Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'ente e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo Stato, rimanga all'ente morale. 103. Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui si potranno cominciare gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo e il tempo di durata della concessione. Sulla licenza, a spese dell'interessato, verrà apposta una marca da bollo da lire 1. Dell'emissione della licenza il sovrintendente darà notizia al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti o al sindaco del Comune in cui si esegue lo scavo. Disporrà inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, presiedendo a queste o personalmente, o a mezzo di funzionari da lui dipendenti, e in casi eccezionali dai RR. ispettori onorari per i monumenti e per gli scavi. 104. E' preciso obbligo del concessionario dello scavo: 1° di condurre le ricerche in modo che lo scavo possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governativi. Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche per intenti scientifici; 2° di uniformarsi alle prescrizioni che i funzionari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo; 3° di non iniziare, salvo espresso consenso, contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo ovvero eseguire scavi per cunicoli o pozzi. Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni festivi, né in ore notturne. Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino se non in ora da consentire che i funzionari destinati alla vigilanza possano essere arrivati sopra luogo, e dovrà cessare alla sera in tempo da permettere ai detti funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte. 105. Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca, potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio all'imprenditore dello scavo. La concessione di tale sussidio non importa rinunzia alcuna, da parte del Governo, a sostituirsi al concessionario nella esecuzione dello scavo, o ai diritti di cui agli articoli seguenti. 106. Lo scavo potrà essere sospeso: a) per eseguire lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell'Amministrazione; b) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. 6 della L. 20 giugno 1909, n. 364, creda opportuno proporre al Ministero l'espropriazione; c) quando il sovrintendente intenda di proporre al Ministero la revoca della licenza; d) per tutte le cause per cui può essere ritirata la licenza. Della sospensione sarà elevato processo verbale, in cui si accenneranno anche le cause che vi hanno dato luogo. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero. 107. La licenza può esser ritirata: a) quando il proprietario, senza il consenso del sovrintendente, sostituisca nella sorveglianza e alla direzione dei lavori altre persone a quelle indicate nella domanda; b) quando da alcuni degli scavatori si sia trafugata o danneggiata o si tenti di trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta a luce, benché di scarso valore; c) quando non si osservino in tutto o in parte, le prescrizioni date dall'Amministrazione. Può essere ritirata anche prima dell'inizio dello scavo. Qualora questo sia già cominciato, il ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle cose venute a luce le quali saranno custodite, fino all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero dell'istruzione. 108. La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolarità o trasgressioni di legge nell'esercizio dello scavo. La sospensione, salvo che il Ministero non ritiri o revochi la licenza, ha termine: nel caso di cui alla lett. a) dell'articolo 106, non appena siano finiti gli studi e i rilievi eseguiti per conto dell'Amministrazione; nel caso di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, qualora il Ministero non ritenga conveniente di addivenire alla revoca della licenza o della espropriazione proposta. Nel caso di cui alla lett. b) potrà il sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la ricerca in altra parte del fondo. Il tempo trascorso nella sospensione non è mai computato in quello concesso. 109. Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Nessuna indennità è dovuta al concessionario, e le cose rinvenute verranno conteggiate al termine dello scavo insieme con le altre che successivamente si scoprissero. 110. La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per la sospensione che avesse preceduta la revoca, salvo i diritti al rimborso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si seguiranno le norme della sezione precedente. 111. A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto nel giornale di scavo regolare cenno, con numerazione progressiva e tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto o gruppo di oggetti che venga scoperto. L'intraprenditore dello scavo può richiedere di avere l'elenco degli oggetti estratto dal giornale di scavo con la firma del funzionario sorvegliante. 112. Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo. La spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la propria parte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione. 113. Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scavate e sul loro equivalente in danaro. Valgono pel concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella sezione citata si applicano al proprietario del fondo. Qualora, essendo avvenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario. 114. Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima Provincia o Comune, dovranno rivolgere domanda al Ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente. Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consiliari debitamente omologate. Il sovrintendente, nel trasmettere la domanda al Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla capacità dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza che offrono la Provincia e il Comune, e in genere sulla possibilità di conservare le cose scoperte così come potrebbero essere conservate presso le collezioni dello Stato. Sulla domanda del Comune e della Provincia e sulla relazione del sovrintendente il ministro provoca il parere del Consiglio superiore. § 2 - Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri. 115. Le norme del § precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati di nazionalità straniera, sia per quanto riguarda la concessione, il ritiro o la revoca della licenza, la sorveglianza alle operazioni di scavo e il relativo diritto di sospenderle o di sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive. Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si possa lasciare a detti concessionari parte delle cose scoperte, farà proposta al Ministero prima della redazione del relativo verbale di ripartizione e indicherà se, a suo giudizio, fra dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli estremi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge. Il Ministero determinerà, su conforme parere del Consiglio superiore, le condizioni e gli obblighi pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a fine di giovare all'incremento degli studi e della pubblica cultura in Italia. Sezione IV - Delle scoperte fortuite (33). 116. Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata denuncia della scoperta, lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza. L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati, enti od istituti. 117. La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco. L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano la avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza. 118. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al sindaco. Questi, quando riscontrino la necessità ivi accennata, ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero e la qualità delle cose scoperte. Il verbale verrà sottoscritto dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco. Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo timore di trafugamenti o di danni disporranno per la conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro locale riconosciuto idoneo. 119. Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella sezione II del presente capo. Procederà poscia alla ripartizione delle cose scoperte. Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella sez. II del presente capo, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scoperte o sul loro equivalente in denaro. Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario. 120. Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se non sul prezzo equivalente alla metà delle cose scoperte, sempreché nella ripartizione di queste non siasi preferita la divisione in natura. Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti. 121. Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il Ministro dell'istruzione, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà destinarle ad altro Istituto. Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17 ultimo comma della legge, potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte. 122. L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione non implica rinuncia a provvedervi in qualsiasi altro tempo, nei modi di cui all'art. 53 e seguenti. Sezione VI - Disposizioni generali. 123. Quando risulti che si eseguiscano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra lungo due funzionari che accertino il fatto. Potrà anche rivolgersi al Prefetto o al Questore, affinché dispongano che ufficiali autorizzati dal Codice di procedura penale ad introdursi in case, cortili, recinti, ecc., procedano direttamente all'accertamento del fatto e al sequestro degli oggetti scoperti e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione dello scavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i funzionari inviati dal sovrintendente. A termini degli artt. 59 e 61 del Codice di procedura penale (34), i funzionari incaricati delle operazioni di cui sopra stenderanno e rinvieranno al procuratore del Re pel relativo giudizio penale, il verbale di tutte le operazioni di accesso e di sequestro. Sarà provveduto contemporeneamente alla più rigorosa sorveglianza, affinché ogni lavoro di scavo resti sospeso. 124. Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione della licenza, darà immediato avviso di ciò al sovrintendente. Simile obbligo spetta al Sindaco per il territorio del Comune. Ove lo ravvisino opportuno, l'ispettore ed il Sindaco potranno nel tempo stesso richiedere gli ufficiali di polizia giudiziaria affinché procedano alle operazioni di cui all'articolo precedente. A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa, dando subito poi notizia alla sovrintendenza, i detti ufficiali e gli altri funzionari menzionati nel primo comma dell'articolo 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386. 125. Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, o comunque danneggiata taluna delle cose scoperte, o abbia proceduto a rimozioni o a lavori senza osservare le prescrizioni dell'art. 118, o in ogni caso ricorra anche soltanto il pericolo dei danni o delle trasgressioni surricordate, il sovrintendente promuoverà i provvedimenti di cui all'art. 123. 126. Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate nell'articolo precedente daranno denuncia alla Sovrintendenza, a norma dell'articolo 117, comma secondo, e al tempo medesimo si rivolgeranno agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti. I detti ufficiali e i funzionari indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, potranno anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daranno subito poi notizia alla sovrintendenza. 127. Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confiscate all'uno o all'altro degli istituti governativi, sentito, nei casi di maggiore entità, il Consiglio superiore, a termini dell'art. 121. Note: (26) Vedi capo V, L. 1 giugno 1939, n. 1089. (29) Ora art. 1 L. 1 giugno 1939, n. 1089. (30) Ora artt. 45 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (31) Ora, da L. 200 in virtù del D.M. 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1963, n. 13, contenente l'unificazione dei tagli della carta bollata. (32) Ora, da L. 200 in virtù del D.M. 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1963, n. 13, contenente l'unificazione dei tagli della carta bollata. (33) Vedi artt. 48 e segg. L. 1 giugno 1939, n. 1089. (34) Ora, artt. 222 e 227 c.p.p., 1930. CAPO V - Disposizioni particolari ai codici, manoscritti, ecc. 128. Le disposizioni dei capi precedenti si applicano: a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, autografia di personaggi illustri, ecc.), sia interno (valore storico, diplomatico, letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori, ecc.); b) alle stampe (incunabuli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare). La vigilanza attribuita alle sovrintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative, a mente dell'art. 10 del regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative, approvato con R.D. 24 ottobre 1907, n. 733 . Quante volte sia richiesto il parere del Consiglio superiore per le belle arti o della giunta di esso, sarà invece sentita la giunta consultiva per le biblioteche istituita dal regolamento predetto. Per le riproduzioni fotografiche di cimeli conservati nelle biblioteche governative si osserveranno le disposizioni del R.D. 7 gennaio 1909, n. 126 . |
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